Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49222 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49222 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .
BIGGI MATTEO N. IL 29/11/1984
avverso la sentenza n. 1338/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 26 ottobre 2009 dal locale Tribunale, appellata da BIGGI Matteo, dichiarato responsabile del
delitto di tentata sostituzione di persona, commesso il 12 gennaio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere del ritenuto tentativo di sostituzione della propria persona con altro soggetto al fine di sostenere un esame.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato gli elementi di fatto che portavano a ritenere che il
prevenuto avesse apprestato una situazione che se non fosse stata scoperta da un professore che
lo conosceva avrebbe portato per la sua idoneità a trarre in inganno a che un altro soggetto potesse sostenere l’esame al suo posto.
Né è illogica l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la conoscenza del prevenuto da
parte del prof. LANTIERI, che si era accorto del fatto, lungi dal dimostrare l’inidoneità della
condotta, dimostrerebbe invece che solo una presenza occasionale non prevista aveva frustrato le
aspettative del BIGGI.
Del resto il ricorso resta la livello di generiche affermazioni di principio e citazioni giurisprudenziali.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.