Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49221 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49221 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHILLI SHKELZEN N. IL 27/07/1962
avverso la sentenza n. 1320/2014 TRIBUNALE di PAVIA, del
24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Zhilli Shkelzen, a mezzo del difensoree di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 24.9.014 del Tribunale di Pavia con la quale è stata applicata la
pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui agli art. 73 V co dpr
309/90 per detenzione illecita di cocaina e per cessione della stessa sostanza.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia
ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro
mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3,

Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del
22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art.
129 c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi
sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di
condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare
conto con motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv.
235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p.,.

Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità attraverso il
riferimento agli elementi di responsabilità emergenti dal verbale di arresto e dal verbale di
perquisizione e sequestro, nonché dalle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato.
Il ricorso pertanto è inammissibile
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015

PQM

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