Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49220 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49220 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANISCALCHI GIUSEPPINA N. IL 29/03/1969
avverso la sentenza n. 8/2011 GIUDICE DI PACE di
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, del 27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

857

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Castellammare del

Golfo ha condannato Maniscalchi Giuseppina per il reato di ingiurie;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione e una violazione di legge riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
inoltre, quanto alla pretesa erronea applicazione dell’articolo 594
cod.pen., si osserva da questa Corte come sostantivare l’aggettivo che riflette la
provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest’ultima in tal modo, con
evidente atteggiamento di scherno e dileggio (come nella specie “rumena, tu sei
solo una rumena”), costituisca ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro
intento di discriminazione razziale, rendendo così più riprovevole sotto il profilo
soggettivo la condotta offensiva (v. la citata Cass. Sez. V 5 aprile 2005 n.
19378);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

1

l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una carenza di

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

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