Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49218 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49218 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
Dott. RENATO GRILLO
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Dott. SANTI GAZZARA
Dott. GASTONE ANDREAZZA
– Consigliere – Rel. Consigliere _
REGISTRO GENERALE
N. 53580/2014
– Consigliere – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUCU CRISTIAN N. IL 04/12/1981
@OLOGAN ANA)
avverso la sentenza n. 806/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
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Data Udienza: 08/05/2015
Ritenuto in fatto
Cucu Cristian ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di Perugia del 19.10.12, depositata il 17.1.2013, con la quale, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Perugia 20.10.11 di condanna del medesimo per i reati di
sfruttamento della prostituzione e di sequestro di persona, ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi
quattro di reclusione euro 1.400 di multa.
alla sentenza ed dalla comunicazione della cancelleria centrale penale della Corte di Cassazione, il
ricorso, depositato il 19.9.2014. è stato proposto tardivamente, senza il rispetto dei termini di cui
all’art. 585 lett c) c.p.pi.
Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015
Come risulta dall’attestazione della cancelleria della Corte di Appello di Perugia apposta in calce