Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49216 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49216 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Dott. RENATO GRILLO
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Dott. SANTI GAZZARA
Dott. GASTONE ANDREAZZA

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO CARLO N. IL 17/03/1964
AUTIERO MARIA N. IL 26/03/1976
avverso la sentenza n. 2011/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

REGISTRO GENERALE
N. 53469/2014

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto
Esposito Carlo e Autiero Maria hanno proposto, il primo a mezzo di difensore di fiducia, la
seconda personalmente, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli depositata il 4.7.14 con la quale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale
di Napoli 23.1.204 di condanna dei medesimi per il reato di cui all’art. 73 I comma dpr 309/90 alla
pena di anni sette mesi quattro di reclusione euro 30.000 di multa per il prima, anni cinque mesi

L’Esposito ha dedotto a sostegno del ricorso carenza di motivazione in ordine alla mancata
concessione della attenuante di cui all’art. 73 co V d.pr 309/90, assumendo al riguardo che il
traffico di stupefacenti era stato da lui svolto insieme alla compagna, la coimputata Autiero, con
modalità assolutamente rudimentali, in assenza di una struttura organizzata ed era destinato ad
un numero limitato di acquirenti sì da poterlo ricondurre nella ipotesi di lieve entità.
Osserva questa Corte che il presente ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse
censure già dedotte con i motivi di appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici del
gravame con adeguata motivazione.
Con la riproduzione di censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice
di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, anziché l’esame
dei punti controversi della pronuncia impugnata.
E difatti, i motivi che si risolvono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di
appello non realizzano l’effetto tipico del!’ impugnazione della sentenza, consistente nella critica
della decisione assunta dai giudici di seconde cure sulla base di diversi nuovi rilievi che
scaturiscono dall’esame del suo contenuto, al contrario si sottopone al giudice di legittimità la
cognizione delle medesime questioni sui quali il giudice di seconde cure si è già pronunciato.
Di conseguenza i motivi sono privi di specificità in quanto non contengono i requisiti di cui all’art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno
di ogni richiesta.
Si richiama in in favore della cassa delle ammende, proposito il principio ripetutamente affermato
dal questa Corte secondo il quale “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso. Sez. 5, n. 11933 27/01/2005 dep. 25/03/2005 Rv. 231708, conforme Sez. 6, Sentenza
11/03/2009 dep. 14/05/2009 Rv. 243838, rv 2065507 del 1997 n.12)
Deve pertanto concludersi per il difetto di specificità del ricorso.

quattro euro 20.000 di multa per il secondo, ha ridotto la pena ad entrambi gli imputati.

Peraltro, per completezza espositiva, deve rilevarsi che i giudici di seconde cure hanno fornito una
corretta risposta alla doglianza ponendo in evidenza come il quantitativo di cocaina in possesso
dell’imputato, pari a 164 dosi media singole, il suo occultamento insieme a siringhe in un vano
appositamente predisposto all’interno dell’autovettura in suo uso, il contenuto delle conversazioni
con la figlia intercettate, in cui parla di entrate mensili fisse provenienti dal traffico della droga
oltre che del possesso di una rilevante somma, sono tutti elementi indicativi di un’attività svolta in

numero di assuntori, tale quindi da non rivestire quei caratteri di “minima offensività” richiesti
dalla costante giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità dell’ipotesi ex art 73 v comma
cit dpr.
Quanto all’Autiero, la stessa ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso.
I due ricorsi devo dunque essere dichiarato inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente Esposito al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro
1.000 in favore della cassa delle ammende, e la condanna dell’Autiero al pagamento della somma
di euro 500 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
pagamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende e la ricorrente al
pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015

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