Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49216 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49216 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUMINOVIC RASEMA N. IL 06/05/1976
avverso la sentenza n. 323/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
01/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Muminovich Rasema ricorre avverso la sentenza 1.3.11, emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi tre di
reclusione ed € 180,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

esistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., affidandosi a mere formule di stile, laddove
invece avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza assolutoria stante la contraddittorietà delle
dichiarazioni della p.o.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

DEPOSITATA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione circa l’eventuale

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