Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49213 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49213 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO ANTONIO N. IL 20/03/1987
avverso la sentenza n. 2585/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 17/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
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Sorrentino Ada ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 17.4.014 con la quale è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro
14.000 di multa per il reato di illecita detenzione di gr. 47,3 di cocaina, 3,1 di crack, gr 15,3 di
marjivana.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di

riguardo alla sussistenza dei presupposti della condotta criminosa contestata specialmente sotto il
profilo dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia
ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro
mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3,

Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del
22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E datti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art.
129 c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi
sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di
condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare

eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p., nonché insufficienza della motivazione con

conto con motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv.
235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).
Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità attraverso
l’espresso riferimento agli elementi di responsabilità emergenti dall’attività di indagine e alla
confessione dell’imputato.
Altrettanto infondata in quanto generica, priva di specificità è la seconda censura
mancanza di motivazione, ma si limita a richiamare i principi generali enunciati da questa Suprema
Corte in materia di controllo di legittimità della motivazione, senza alcun concreto aggancio alla
sentenza oggetto dell’impugnazione, in relazione alla quale non specifica quali sono i punti oggetto
di carente o insufficiente motivazione.
Tali principi, peraltro, non si attagliano alla peculiarità del rito ex art. 444 e ss c.p.p., che richiede,
secondo pacifico orientamento di questa Corte, attesa la natura pattizia, una sentenza sintetica volta
alla verifica della congruità della pena con riferimento ai singoli punti dell’accordo (sez V n. 1610
rv 213206, sez V n. 489 rv 215488, sez IV n. 508 rv 194184, Sez. 3, n. 2932 Rv. 209387)
Il ricorso pertanto è inammissibile
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015

Il ricorrente, difatti, non introduce una puntuale, specifica censura in ordine alla denunciata

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