Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49212 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49212 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARIA FRANCESCA N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 185/2011 TRIBUNALE di MARSALA, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Zaccaria Francesca ricorre avverso la sentenza 24.10.12, emessa dal Tribunale di Marsala ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
la pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa, sostituita con quella della libertà controllata
per anni uno e mesi sei.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

esistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla denuncia di furto e al verbale di
individuazione fotografica della p.o. Inastasi Roberto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione circa l’eventuale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA