Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49211 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49211 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOLIA PAOLO N. IL 11/08/1983
avverso la sentenza n. 507/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto

Golia Paolo ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Lecce in data 25.9.014 emessa a conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce il
15.10.013 28.2.2014 di condanna del predetto per illecita detenzione di 14 dosi cocaina del peso di gr
14,7 trovata nella sua autovettura, e di ulteriori 70 dosi della stessa sostanza per gr 133,8 e gr 420,3
sempre di cocaina in unico pezzo.

Ha dedotto a sostegno del ricorso vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche. .
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema secondo cui la le statuizioni in ordine alla
concessione delle attenuanti generiche implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge
al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto
da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez.
2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163). Il relativo giudizio deve essere
motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della
pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Si è ritenuto di conseguenza che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, non essendo necessario che siano esaminati tutti i
parametri di cui all’art. 133 cod. pen..(Cass Sez. 2, Sentenza 18/01/2011- 01/02/2011 rv. 249163, Sez. 1,

Sentenza del 07/07/2010- 13/09/2010 Rv. 247959)
Orbene la sentenza impugnata, nel porre in rilievo la gravità del fatto quale emerge dal considerevole
quantitativo di stupefacente detenuto, pari complessivamentT443.429,405 dosi di cocaina pura,
ritenuto indicativo di uno stabile professionale inserimento dell’imputato nel narcotraffico, ha fornito
adeguata e congrua motivazione della scelta operata, fondata su un’attenta ponderazione della gravità
della condotta e della personalità del predetto, secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p..
motivazione conforme ai principi espressi dalle richiamate pronunce della Suprema Corte, del tutte
esente da censure di legittimità.
Il ricorso è dunque inammissibile

4

„e

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8.5.015

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