Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49211 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49211 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSCIANO MICHELE N. IL 31/08/1959 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 217/2012 GIP TRIBUNALE di SALA
CONSILINA, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 23 ottobre 2012 il GIP presso il Tribunale di Sala Consilina
ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Mele Luigino
Domenico.

Rosciano Michele, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone una
inosservanza o erronea applicazione della legge penale e una motivazione illogica
in merito all’avvenuta archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano a seguito della

opposizione del ricorrente alla richiesta di archiviazione dal RM. .
Nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod.proc.pen., il
Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa
indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di
prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di
tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (v. Cass. Sez. V 21 aprile 2006 n. 16505,
Sez. IV 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. V 17 gennaio 2011 n. 13676).
Da ciò consegue che il Giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità
sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine
richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare,
attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è rivolta
esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerate (v.
Cass. Sez. II 3 febbraio 2012 n. 8129, Sez. V 6 giugno 2012 n. 25302 e Sez. VI
10 luglio 2012 n. 35787).
3. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne
consegue allora che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato in quanto
il Giudice a quo ha correttamente motivato in merito all’inammissibilità della
proposta opposizione, a cagione della ritenuta superfluità ed irrilevanza dei

1

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa

richiesti accertamenti istruttori, inidonei a determinare un concreto sviluppo del
procedimento stesso.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

P.T.M.

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