Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49210 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49210 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSAYUWU DESTINY OSAZUWA N. IL 28/11/1989
avverso la sentenza n. 1964/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto

Osaytunu Destins Osazuma, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2.7.014 che, in parziale riforma della sentenza emessa
dal Tribunale di Roma 7.1.14 di condanna per il reato di detenzione illecita di ingente quantitativo di
marjivana pari a 20.120 dosi, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 80 dpr 309/90, ha ridotto la

Censura la difesa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena rilevando in
proposito che lo stato di incensuratezza dell’imputato consentiva di formulare una prognosi favorevole
sul suo futuro comportamento.
Il ricorso è inammissibile
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, la concessione o il diniego del beneficio della
sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di
ravvedimento di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. alla stregua dei parametri indicati dall’art.
133 c.p.inerenti la gravità del fatto e la personalità dell’imputato . L’obbligo della relativa motivazione
da parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di cui all’art.
133 cod. pen., bensì esplicitando l'”iter” logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno
o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Sicché il giudice deve indicare, a
tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico
sulla futura condotta dell’imputato (Sez. 1, Sentenza n. 9693 del 18/06/1992 Ud. (dep. 08/10/1992)
Rv. 191875)
.Orbene, nel caso in esame i giudice di seconde cure hanno assolto a tale obbligo motivazionale.
Difatti, pur tenendo conto dello stato di incensuratezza evidenziato dalla difesa ai fini della
concessione del beneficio, hanno ritenuto, con una motivazione congrua ed esente da vizi logici,, che la
condotta posta in essere dal prevenuto non consentisse la formulazione di una prognosi favorevole; a tal
proposito hanno evidenziato che la detenzione di un quantitativo rilevante di cocaina pari a 20.120 dosi
medie singole fosse indicativa di uno stabile professionale inserimento del Osayumu nel mercato della
droga e che egli avesse assidui contatti con i narcotrafficanti da cui aveva ricevuto un carico
considerevole di cocaina destinato ad essere smistato.
Gli stretti legami con l’ambiente degli spacciatori e l’attività svolta in modo tutt’ altro che sporadico ed
occasionale, impedivano di ritenere, secondo i giudici gravati, che l’imputato si sarebbe astenuto dalla
commissione di futuri reati.

pena ad anni due di reclusione ed euro 20.000 di multa.

Alla stregua delle convincenti condivisibili argomentazioni svolte dai giudici di seconde cure sulla
insussistenza di una prognosi positiva circa la futura condotta dell’imputato, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa delle
ammende.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA