Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49209 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49209 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
THOLLEY JOHN RASHID N. IL 16/06/1970
avverso la sentenza n. 1659/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Tholley Rashid, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze in data 14.11.2014 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze 7.3.14, in esito a rito abbreviato, di condanna per il reato di detenzione illecita di
gr 12 di marjivana, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Censura la difesa carenza, illogicità della motivazione per non essere stati ricostruiti i passaggi logici

dell’imputato
Il ricorso è assolutamente generico, aspecifico.
Il ricorrente difatti si duole della carenza della motivazione senza specificare in concreto quali sono le
lacune motivazionali in relazione alla contestazione ed ai passaggi della sentenza, limitandosi ad una
generica enunciazione dei principi di diritto in tema di assolvimento dell’obbligo della motivazione del
tutto disancorati dalla fattispecie concreta.
Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015

argomentativi necessaria ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti e della ritenuta responsabilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA