Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49209 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49209 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIMAGLI SALVATORE N. IL 18/03/1982
avverso la sentenza n. 7587/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto applicava, fra gli altri, a DIMAGLI Salvatore,
a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al
delitto di tentato furto aggravato, commesso il 12 dicembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla qualificazione
giuridica del fatto.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha esattamente valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome formulato in imputazione, esclusa essendo in questa sede ogni doglianza sulla motivazione adottata in relazione
ad una corretta decisione in diritto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.