Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49208 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49208 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIACCIO BENITO N. IL 05/08/1982
avverso la sentenza n. 1434/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Migliaccio Benito, ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di Palermo in data 1.10.2014 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale
di Palermo 5.5.12, di condanna per il reato di cessione di gr. 0.4472 di cocaina, previo riconoscimento
dell’ipotesi (allora attenuate ad effetto speciale) di cui al V comma art 73 dpr 309/90, ha ridotto la pena
inflitta ad anni uno di reclusione ed euro 2.500 di multa.

inflitta in primo grado.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno operato la riduzione della pena inflitta in primo grado alla stregua del mutato
trattamento sanzionatorio introdotto dai d.1 convertito nella legge 16.5.14 n. 79, per l’ipotesi di cui
all’art. 73 V comma dpr 309/90, già riconosciuta con la sentenza di primo grado, determinando la pena
base in mesi nove di reclusione euro 2.000 di multa.
Nella commisurazione della pena nell’ambito della mutata cornice edittale per l’art. 73 V co cit. (da sei
mesi ed euro 1.032,00 a quattro anni ed euro 10.000) i giudici di seconde cure si sono attestati sulla
misura detik pena suindicata, di poco superiore al minimo edittale di mesi sei ed euro 1.032,00,
motivando detta commisurazione proprio alla stregua della contenuta gravità della condotta, quale di
desume dal modesto quantitativo di droga rinvenuto.
Quindi, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, nella determinazione della pena si è tenuto
conto del profilo della modesta gravità della condotta.
Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015

Censura la difesa carenza, illogicità della motivazione con riguardo alla richiesta riduzione delle pena

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