Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49206 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49206 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAIMO SALVATORE N. IL 19/05/1971
avverso la sentenza n. 588/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 26 maggio 2006 dal Tribunale di Agrigento, appellata da ALAIMO Salvatore, dichiarato responsabile dei delitti di ingiurie, minacce, lesioni semplici e lesioni gravi, commesso il 10 agosto
2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
affermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente
valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza delle persone offese, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata anche in relazione a possibili discrasie, e nel sostegno a questa che
poteva trarsi dalla documentazione medica sulle lesioni.
Il ricorso in modo generico lamenta in linea di fatto l’inattendibilità della persona offesa senza
peraltro formulare puntuali censure all’argomentare della sentenza impugnata, che quindi non è
sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il
senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica: insomma, se sia esauriente e
plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.

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