Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49205 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49205 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO PASQUALE N. IL 18/09/1977
avverso la sentenza n. 18221/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto e in diritto
Riccio Pasquale ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 21.2. 2014 a conferma della sentenza in
data 4.7.13 del Tribunale di Napoli, di condanna del predetto per il reato di contrabbando di cui
all’art. 25, 289,291 L 43/73.
Ha dedotto il ricorrente mancanza di motivazione in ordine alle ragione della applicazione della

significativo della accentuata capacità criminale dell’imputato in considerazione della natura e del
tempo trascorso dalla commissione dei precedenti reati.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il giudice, nel valutare se applicare o meno la
recidiva contestata a norma dei primi quattro commi dell’art. 99 c.p. ( la recidiva reiterata prevista
dal quinto comma c.p. deve essere obbligatoriamente applicata), deve verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del
suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado di offensività dei
comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro,
all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo
della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro
formale dell’esistenza di precedenti penali.
Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247838

Orbene, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi fondando il proprio
convincimento non solo sulla base dei precedenti penali; difatti, con esauriente e congrua
motivazione, ha individuato le ragioni per le quali non può essere esclusa la recidiva nella
modalità della condotta, sintomatiche di una spiccata pericolosità sociale dell’imputato che,
valutata congiuntamente ai precedenti penali, non tutti risalenti, non consente di escludere la
recidiva, stante il rilievo dell’ accentuata capacità criminale emergente dall’episodio di cui al
processo
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. . Segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima determinare in euro 1.000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

recidiva contestata, avendo i giudici di merito omesso di valutare se il nuovo episodio delittuoso sia

Così deciso in Roma il 8.5 2015.

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