Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49205 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49205 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALERMO DOMENICA N. IL 04/04/1976
avverso la sentenza n. 2606/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 07/10/2013
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
parzialmente confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato
Palermo Domenica per il reato di lesioni personali aggravate;
l’imputata, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di
legge, a cagione della mancanza di motivazione riguardo alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata
all’espletamento di attività non retribuita in favore dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto non vero richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché
minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame,
detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo
al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, trattasi di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna indicazione giuridicamente valida circa le specifiche ragioni che
avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– la mancata concessione in radice della sospensione condizionale della pena
vale, inoltre, a rendere superfluo qualsiasi discorso in merito all’eventuale
subordinazione della stessa ad attività non retribuita in favore dello Stato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.