Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49204 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49204 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPO GUGLIELMO N. IL 12/10/1962
avverso la sentenza n. 403/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
Nappo Guglielmo ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Salerno in data 13.2.2014 con la quale, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Salerno del 6.7.011 di condanna dell medesima per avere omesso, nella sua
qualità titolare di azienda, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle
retribuzioni dei dipendenti, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti quanto agli

rideterminando la pena, ed ha convertito la pena detentiva inflitta in pena pecuniaria..
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova del pagamento
delle retribuzioni, costituente presupposto essenziale ai fini della configurabilità del reato
contestato. Osserva inoltre la difesa che, anche a voler ritenere provata la corresponsione delle
retribuzioni, tale dato non proverebbe l’ulteriore elemento costitutivo del reato, ovvero che il datore
di lavoro abbia operato la trattenuta contributiva sulla retribuzione corrisposta, delineandosi al
riguardo varie ipotesi, prive di rilevanza penale, che i giudici di merito non hanno preso in
considerazione omettendo qualsiasi motivazione sul punto; in particolare la difesa considera
l’ipotesi che il datore di lavoro abbia corrisposto la retribuzione al netto del contributo senza
trattenere nulla per ragioni di disponibilità di cassa; in tal caso, argomenta la difesa, non avendo il
datore di lavoro trattenuto l’importo corrispondete alla quota contributiva del lavoratore, non può
essere chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita mancando l’elemento costitutivo
dell’aver trattenuto per sé la quota contributiva.
Nel caso invece in cui il datore di lavoro abbia corrisposto al lavoratore l’intera retribuzione
comprensiva della ritenuta contributiva che avrebbe dovuto trattenere, ricorre un illecito
amministrativo per aver violato l’obbligo di agire come sostituto di imposta nei confronti dell’
I.N.P.S sanzionato dall’art. 14 divo 471/97.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il principio affermato dalla Sezioni Unite “il reato di cui all’art. 2 della legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) non è configurabile in assenza del materiale
esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. La Corte ha osservato
che il riferimento letterale alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel
senso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore”.
(S. U, Sentenza del 28/05/2003-.23106/2003 Rv. 224609).
Dunque, ai fini della configurabilità del reato contestato, occorre la prova della corresponsione
della retribuzione, senza la quale non può ritenersi integrata la condotta di omesso versamento

omessi versamenti fino al mese di giugno 2006 per estinzione dei reati per prescrizione,

all’ente previdenziale della ritenuta previdenziale e assistenziale, operata, appunto, sulla
retribuzione corrisposta.
Orbene, come costantemente affermato da questa Corte, la prova dell’effettiva corresponsione delle
retribuzioni nel processo per l’imputazione del delitto di omesso versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali, può essere costituita da prove documentali, testimoniali ed indiziarie.
Fra le prove documentali assumono particolare rilievo probatorio i modelli attestanti le retribuzioni

datore di lavoro all’I.N.P.S,. (cosiddetti modelli DM 10) (Sez. 3, Sentenza 7/10/2009 – 02/12/2009
Rv. 245610, Sentenza del 04/03/2010 – 16/04/2010 Rv. 246966).
Tanto premesso, come correttamente osservato dai giudici di seconde cure, la prova della
sussistenza del reato è stata fornita dalla pubblica accusa attraverso la produzione dei prospetti
documentali relativi alle inadempienze contributive dell’imputato, costituiti dai modelli DM10,
provenienti dall’imputato e da lui presentati all’I.N.P.S., attestanti le retribuzioni corrisposte e le
ritenute operate. In presenza di tale documentazione, che è onere dell’accusa fornire, incombe
sull’imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essa rappresentata in quanto
tali modelli DM10, provenienti dall’imprenditore, hanno natura ricognitiva della situazione
debitoria esposta e legittimano la presunzione, valevole fino a prova contraria, che la situazione in
essi rappresentata sia quella effettiva.
Manifestamente infondath, sono gli altri profili concernenti la asserita non esaustività, ai fini della
configurabilità della fattispecie criminosa, del pagamento della retribuzione, posto che il modello
DM10 dal quale i giudici di merito hanno desunto la prova della colpevolezza dell’imputato,
fornisce la prova, attraverso la ricognizione proveniente dallo stesso datore di lavoro, non solo
della corresponsione della retribuzione ma anche delle ritenute effettivamente operate sul tali
retribuzioni.
Questa ritenute avrebbero dovuto essere corrisposte dal datore di lavoro all’I.N.P.S. nel rispetto del
dovere di accantonamento delle somme da destinare agli adempimenti a suo carico come sostituto
di imposta.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. . Segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima determinare in euro 1.000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8.5 2014.

corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale, trasmessi dal

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