Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49203 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49203 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORPETTI LUCIANO N. IL 15/08/1955
SISTONI O PEPPARONI GUIDO N. IL 02/11/1954
avverso la sentenza n. 10256/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto e in diritto
Corpetti Luciano e Pepparoni o Sistoni Guido hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 5.2.2013 con la quale, in parziale riforma della
sentenza del GUP Tribunale di Terni del 10.6.2004 di condanna per illecita detenzione e cessione
di eroina, ha ridotto la pena inflitta agli appellanti in anni due mesi dieci di reclusione euro 14.000
di multa.

cui al V comma d.p.r. 309/90.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto premettere che i mutamenti normativi che hanno interessato l’art. 73 V
comma d.p.r. 309/90, per effetto dei quali l’ipotesi di lieve entità prevista dal tale norma non
costituisce più una attenuante ad effetto speciale ma un’autonoma fattispecie di reato, con
previsione di un trattamento sanzionatorio più mite (quanto al massimo edittale, ridotto da sei
anni a cinque anni di reclusione, invariata la pena pecuniaria, per effetto del d.l. 23 dicembre
2013, n. 146 convertito con modifiche nella legge 22 febbraio 2014, n. 10, art. 2, comma 1, lett. a),
ulteriormente ridotto con previsione della pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della
multa da euro 1.032 a euro 10.329 per effetto del successivo d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, non hanno inciso sui parametri di valutazione
della lieve entità del fatto, che sono rimasti immutati.
Di conseguenza, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90,
occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della lieve entità, agli stessi criteri già previsti
dalla previgente formulazione della norma, sia quelli riguardanti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli concernenti l’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle
sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa).
Tanto premesso, si osserva che i giudici di seconde cure, hanno posto a fondamento del diniego
dell’ipotesi di cui all’art. 73 co V d.pr 309/90, non solo il dato ponderale, ma anche le modalità
dell’azione, segnatamente la molteplicità dei rapporti fra Sistoni oPepparoni e il Corpetti quale è
emersa dalle intercettazioni. Tali assidui contatti, aventi ad oggetto l’approvvigionamento della
droga, oltre a delineare gli specifici ruoli svolti dai due imputati, quello di rifornitore di
stupefacente del primo, quello di acquirente in vista dei successivi smistamenti della sostanza, del
secondo, sono stati condivisibilmente ritenuti sintomatici di un inserimento organizzato e
professionale di entrambi gli imputati nel mercato della droga.
Tali elementi appaiono ostativi al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità alla stregua dei principi
enunciati da questa Suprema Corte, secondo cui “in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di

Deducono i ricorrenti vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di

lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della
formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del
2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta,
desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente
dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta

Rv. 259664, Sez. 4, Sentenza n. 43399 del 12/11/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248947)
Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.2015

priva di incidenza sul giudizio. Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014)

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