Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49202 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49202 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ROCCO N. IL 18/12/1944
avverso la sentenza n. 2947/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Spinelli Rocco ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di L’Aquila in data 11.6.2014 emessa a conferma della sentenza del
Tribunale di Chieti del 19.11.012 di condanna per il reato di cui all’art. 256 co 2 d.lvo 152/2006.
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, vizio di motivazione della sentenza per aver ritenuto il giudice
di merito che l’imputato esercitasse attività di stoccaggio di materiali ferrosi mentre in realtà si
trattava di deposito temporaneo funzionale all’attività di trasportatore per la quale era autorizzato.

forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle
risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca
una congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842
del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, in particolare sulla
qualifica soggettiva dell’imputato come titolare di impresa di raccolta e stoccaggio di materiale
qualità mai contestata all’atto del controllo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.015

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende ad introdurre, sotto

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