Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49201 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49201 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUFINO GIOVANNI N. IL 13/03/1949
avverso la sentenza n. 1170/2009 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 09/07/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Tufino Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la
sentenza in data 9.7.09 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stato
condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda per i reati in materia edilizia di cui: 1) art
44 lett B) dpr 380/01, 2) art 81 c p, 64, 71, 65, 72 d.p.r. 380/01; 3) art. 83, 95 d.p.r. 380/01.
Trattandosi di sentenza di condanna alla pena dell’ ammenda, essa, ai sensi dell’art. 593 n

Tuttavia, in applicazione del disposto di cui all’art. 568 n. 5 c.p.p., secondo cui
l’impugnazione è sempre ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad
essa data dalla parte che l’ha proposta, la Corte di Appello ha trasmesso gli atti a questa
Corte di Cassazione, competente a decidere.
La difesa del ricorrente ha dedotto, quale motivo di gravame, l’assenza di prova sulla
proprietà delle opere abusive, non essendo idoneo a dimostrare la titolarità in capo al
ricorrente del manufatto abusivamente realizzato, la circostanza della sua presenza sul
cantiere e delle iniziative da lui intraprese per ottenere la concessione in sanatoria.
Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo stato congegnato originariamente come
appello, è fondato su censure di merito dirette a sollecitare una diversa valutazione delle
risultanze processuali, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV
n.4842 del 2.12.03).
Per completezza espositiva si rileva che il giudice di merito ha fornito congrua motivazione
in merito alla deduzione difensiva già sollevata in primo grado, rilevando come la titolarità
in capo all’imputato dell’area di sedime su cui sono state edificate le opere, la sua presenza
sul cantiere al momento del controllo e la sottoscrizione della richiesta di permesso in
sanatoria costituiscano elementi dimostrativi della riconducibilità al medesimo della
condotta criminosa contestata, in conformità ai criteri elaborati in materia dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM

3 c.p.p., è inappellabile.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8.5..2015

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