Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49199 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49199 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRINI PAOLO N. IL 02/04/1971
avverso la sentenza n. 741/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LECCE, del 02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Errini Paolo ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce ex art. 444 c.p.p. in data 2.10.2014 con la quale è stata applicata la pena
di anni quattro mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 22.658,00 di multa per il reato di
illecita detenzione e cessione di eroina.

sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p., nonché violazione dell’art.
9 L. 1453/56, insufficienza della motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti
della condotta criminosa contestata individuata nella violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della
pronuncia ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di
una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia
implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere
tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della
insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129
cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc.
pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause
di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi
dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000
) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità.
Qualora dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di
una delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione consistente nella
enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella

Il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla

valutazione negativa della non ricorrenza

le condizioni per una pronuncia di

proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente,
l’obbligo motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della
insussistenza di condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale
adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del

Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità
attraverso l’espresso riferimento agli elementi di responsabilità emergenti dall’attività di
indagine..
Altrettanto infondata in quanto generica, priva di specificità è la seconda censura
Il ricorrente, difatti, non introduce una puntuale, specifica censura in ordine alla denunciata
mancanza di motivazione, ma si limita a richiamare i principi generali enunciati da questa
Suprema Corte in materia di controllo di legittimità della motivazione, senza alcun
concreto aggancio alla sentenza oggetto dell’impugnazione, tanto più che fa riferimento ad
un reato, quello di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, che non è
oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Il ricorso pertanto è inammissibile
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015

03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

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