Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49199 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49199 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNATEMPO ANTONIO N. IL 11/12/1950
avverso la sentenza n. 3/2007 GIUDICE DI PACE di ORTA NOVA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Orta Nova ha
condannato Giannatempo Antonio per il delitto di lesioni personali in danno di
Russo Rocco;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

circa la mancata applicazione dell’intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato il motivo relativo alla pretesa prescrizione dell’ascritto reato;
invero, il reato, commesso il 17 luglio 2005, avrebbe avuto quale termine
ordinario di prescrizione, ai sensi dell’articolo 157 cod.pen. quello di anni sette e
mesi sei con termine, quindi, al 17 gennaio 2013 a cui devono aggiungersi, però,
ulteriori anni uno, mesi undici e giorni ventotto di sospensione, ai sensi
dell’articolo 159 cod.pen. per rinvii delle udienze (13-4-07/12-10-07 per
trattative; 14-3-08/16-10-08 per richiesta difesa; 5-3-09/4-6-09 per impegno
della difesa; 4-6-09/1-10-09 per trattative e infine 20-1-11/20-10-11 nei limiti di
giorni sessanta per impedimento del difensore) con termine definitivo al 14
gennaio 2015, all’evidenza non ancora scaduto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di legge

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