Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49198 del 08/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49198 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGNETTA ROBERTO N. IL 07/06/1986
avverso la sentenza n. 5938/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
Data Udienza: 08/05/2015
Fatto e diritto
Rugnetta Roberto, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la
sentenza in data 5.3.014 del Tribunale di Palermo con la quale è stato condannato alla
pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art.5 lett b) in relazione all’art. 6 L.
283/1962.
Trattandosi di sentenza di condanna alla pena dell’ ammenda, essa, ai sensi dell’art. 593 n
Tuttavia, in applicazione del disposto di cui all’art. 568 n. 5 c.p.p., secondo cui
l’impugnazione è sempre ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad
essa data dalla parte che l’ha proposta, la Corte di Appello ha trasmesso gli atti a questa
Corte di Cassazione, competente a decidere.
Senonchè il difensore di fiducia che ha proposto l’appello non è abilitato non essendo
iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti.
Discende da ciò ( l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015
3 c.p.p., è inappellabile.