Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49197 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49197 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO CASCIO PIETRO N. IL 06/07/1952
avverso la sentenza n. 2926/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto
Lo Cascio Pietro ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo in data 12.5.2014 con la quale, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Palermo del 15.6.12 di condanna del medesimo per avere omesso, nella
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sua qualità titolare dell’omonima ditta individuale, le itenute ha ridotto la pena a mesi uno di
reclusione ed euro 250,00 di multa.

di non punibilità ex art 129 c.p.p.in relazione alla intervenuta abrogazione del reato di cui all’ art. 2
d.1.. 463/1983. Rileva il difensore che, con la legge L. 67/2014 art. 2 è stata conferita delega al
Governo per trasformare in illecito amministrativo il reato previsto dall’art. 2 comma 1 bis, D.L.
463/83convertito in legge 638/83, purché l’omesso versamento non ecceda il limite di € 10.000,00
annui. Essendo ormai maturati i tempi per l’emanazione dei decreti attuativi, la difesa ricorrente, a
fronte del ritardo del Governo, ritiene comunque espressa dal Parlamento la volontà di non
considerare offensivi di interessi penalmente rilevanti, gli omessi versamenti inferiori ai 10.000,00
euro annui. Pertanto, l’esiguità dell’omesso versamento da parte dell’imputato per un importo annuo
inferiore al limite di legge, avrebbe già potuto portare il giudice di merito anon pronunciare
sentenza dì condanna.

Ritenuto in diritto
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con la legge n. 67/2014, il Parlamento ha conferito al Governo delega per l’adozione di più decreti
legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale
introduzione di sanzioni amministrative e civili. L’articolo 2, comma 2 lettera c) della legge delega
ha in effetti previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di
10.000 euro annui e prevedendo inoltre la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere
neanche amministrativamente, se provvede al pagamento entro il termine di tre mesi. Ma i decreti
delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge e, al momento della
presente pronuncia, tale facoltà non è stata ancora esercitata. Nel nostro ordinamento costituzionale,
va ricordato, la legge delega è atto di normazione che conferisce al Governo la potestà di adottare
decreti aventi valore di legge e che determina, con il riferimento all’art. 76 Cost., l’ambito della
competenza di volta in volta attribuita al Governo.
Si tratta di una facoltà conferita dal legislatore all’Esecutivo, che può decidere di non esercitarla nel
1

A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause

termine indicato.
Fino a quando la delega non venga esercitata dal Governo per la depenalizzazione di alcune
fattispecie criminose, con l’emanazione dei relativi decreti delegati, il reato rimane in vigore e non
può essere considerato violazione amministrativa.
Di conseguenza, deve ritenersi pienamente vigente l’articolo 2 I. 638/83 così come lo sono tutte le
altre norme interessate da modifiche o da depenalizzazione in base alla I. 67/2014, sulle quali

Discende da tali principi l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima determinare in euro 1.000.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8.5.015

potranno intervenire – se verranno emanati- i decreti legislativi di attuazione della stessa.

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