Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49196 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49196 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILENO FRANCESCO N. IL 04/03/1961
avverso la sentenza n. 3028/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Sileno Francesco ricorre avverso la sentenza 9.1.13 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 22.6.12 del Tribunale di Palermo-sezione distaccata di Monreale con la
quale è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art.3-bis, comma 4,
1.n.575/65.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione ai parametri

generiche, negate solo in ragione dei precedenti penali, con valutazione aprioristica che non aveva
tenuto conto dei principi costituzionali di ragionevolezza della sanzione penale e di finalità
rieducativa della pena.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di appllo del tutto
legittimamente negato al Sileno le attenuanti generiche, ritenendo pertanto congrua la pena irrogata
dal primo giudice, in considerazione, oltre che del negativo comportamento processuale tenuto
dall’imputato, dei gravi precedenti penali del medesimo, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza che la difesa abbia
evidenziato in questa sede elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

di cui all’art.133 c.p. per la dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti

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