Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49191 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49191 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANESE ROBERTO N. IL 06/11/1983
avverso la sentenza n. 388/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, riformando la sentenza emessa in data
13 gennaio 2012 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da ALBANESE Roberto, ha assolto il prevenuto perché persona non imputabile applicando in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero presso un o.p.g. in merito ai reati di lesioni aggravate e
di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, commessi il 23 aprile ed il 5 giugno 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.