Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49190 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49190 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC BOBAN ALIAS N. IL 11/03/1976
avverso la sentenza n. 596/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa in data 30 giugno 2005 dal Tribunale di Nuoro, appellata da DRAGUTINOVIC Boban, dichiarato responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato, commesso 1’11 aprile 2003.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi precedenti penali dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis C.P. — nonché
per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità
dei fatti. Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa
valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.
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