Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49188 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49188 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH SANDRO N. IL 15/03/1957
HUDOROVICH LUCIANA N. IL 13/12/1957
avverso la sentenza n. 1345/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 18 novembre 2008 dal Tribunale di Gorizia, appellata da HUDOROVICH Sandro ed HUDOROVIC Luciana, dichiarati responsabili del delitto di furto aggravato in abitazione in concorso,
commesso il 16 marzo 2007.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione sulla mancata
assunzione di prova decisiva ed in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come l’individuazione dei due autori del furto fosse
avvenuta da parte di una testimone che aveva osservato la scena da breve distanza e come
l’attività di individuazione davanti alla polizia giudiziaria fosse avvenuta sulla base di puntuale
descrizione dei due da parte della testimone, così rivelatasi attendibile. La motivazione della
Corte di merito dà ampiamente conto, quindi, della superfluità di un’ulteriore attività ricognitoria, in modo adeguato e senza salti logici.
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di
merito, ad essa sottratte, è anche il secondo motivo; del tutto legittimamente difatti la Corte di
appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali degli imputati, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile
anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo
elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versame
i C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11,• • obre 2013.

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