Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49186 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49186 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Marchioni Marta, n. a Grizzana
Morandi il 10.04.1946, rappresentata e assistita dall’avv. Antonio
Piccolo, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Bologna, seconda sezione penale, n. 1050/2013, in data 03.04.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 03.04.2015, la Corte d’appello di Bologna, in

Data Udienza: 18/11/2015

parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa, nei confronti
di Marchioni Marta, in data 22.02.2012 dal Tribunale di Bologna, in
composizione monocratica, riduceva la pena nella misura di mesi sei
di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648,
comma 2 cod. pen. avente ad oggetto un assegno bancario (in
Bologna il 27.12.2005).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Marchioni Marta, viene

proposto ricorso per cassazione per lamentare:
-violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt.
129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. (primo motivo);
– inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con
riferimento agli artt. 624 e 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo);
-manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. (terzo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,
192, 521 e 522 cod. proc. pen. (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata
che ha omesso di rilevare la maturata prescrizione del reato, in
presenza di fatti risalenti al 04.12.2005, data di commissione del
furto in danno di Pagano Anna Paola. Si censura inoltre la mancata
acquisizione di atto di denuncia-querela da parte della persona offesa,
con conseguente improcedibilità, non rilevata, dell’azione penale.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
che ha inopinatamente mancato di riconoscere la ricorrenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e non ha
proceduto alla riqualificazione del fatto in furto stante la confessione
della Marchioni, la contiguità temporale tra la sottrazione e la
ricezione dell’assegno e la contestuale assenza di concreti elementi
comprovanti la consapevolezza da parte di terzi della provenienza
furtiva del titolo.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione che,
contraddittoriamente, ha riconosciuto la ricorrenza dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen. ma non la
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la decisione che, in
violazione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”, ha

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omesso di pronunciare sentenza assolutoria nonostante il difetto
dell’elemento psicologico del reato. Infine, con motivazione del tutto
travisata, si riconosce come la Marchioni avrebbe spese od anche
l’utilizzato l’assegno de quo cedendolo a tale Gomedi nella piena
consapevolezza della sua provenienza illecita, condotta non
previamente contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent.
n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708),
anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma primo
lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il
sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa
motivazione sia:
a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che
il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica;
c)

non

internamente “contraddittoria”, ovvero esente da

insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati
di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da
vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione
(nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente,
che intenda dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può
limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale

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o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal

ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di
segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che
– per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e
convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare
obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della
motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al
suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice
di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente
illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del
ricorrente concernenti “atti del processo”.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla
reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo
sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e

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diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a
quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste
operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice
del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le

parti non prestino autonomamente acquiscenza) rispettino sempre
uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, sent. n. 39048
del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Rileva il Collegio che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 38803 del 01/10/2008,
dep. 14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450; Sez. 2, sent. n. 4032 del
10/01/2013, dep. 25/01/2013, P.M. in proc. Renzi, Rv. 254307),
l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, comma 2 cod.
pen., non configura un’autonoma previsione incriminatrice, quanto
una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime
sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di “specie” a
“genere” che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella
semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante
(nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).
Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della
prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 cod.

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pen. (che impone di aver riguardo “alla pena stabilita per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le
circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti,
salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto
speciale”), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base
(anni otto, aumentata a fini prescrizionali di anni quattro a norma

dell’art. 161, comma 2 cod. pen., in presenza di recidiva ex art. 99,
comma 3 cod. pen.), e non per l’ipotesi attenuata. Sicché, non può
ritenersi maturata alcuna prescrizione alla data della pronuncia della
sentenza impugnata (i dodici anni della prescrizione verranno infatti a
scadenza solo in data 27.12.2017).
Va infine rilevato come il reato di ricettazione sia perseguibile
d’ufficio.
4. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il secondo motivo
di ricorso.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della
configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche
gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla
condotta delittuosa complessivamente valutata (Sez. 5, sent. n. 7738
del 04/02/2015, dep. 19/02/2015, Giannella, Rv. 263434)
Nella fattispecie, la pronuncia della Corte territoriale in ordine al
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62
n. 4 cod. pen. appare del tutto congrua ed esente da vizi logicogiuridici, avendo riconosciuto come il danno sofferto dalla parte lesa
ammonti all’importo di euro 450,00 e, conseguentemente, l’offesa
patrimoniale sia da ritenersi di una certa consistenza tenuto anche
conto che “si trattava della remunerazione di un’attività di lavoro”.
Parimenti, indenne da vizi è la pronuncia in punto qualificazione
giuridica del fatto.
Peraltro, la censura si profila anche come aspecifica essendo fondata
su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame con motivazione ampiamente
giustificata, dovendosi gli stessi considerare, pertanto, come non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,

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ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (cfr., Sez. 4,
sent. n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, sent. n.
39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, sent. n. 34270

del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, sent. n. 35492 del
06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
Invero, si legge nella sentenza impugnata:

“sulla consapevolezza

della provenienza illecita del titolo non è possibile obiettare alcunché:
la Marchioni ebbe a compilare ella stessa – non legittima correntista rassegno, ed a firmarlo con un cognome fasullo; prescindendo
dall’assenza di allegazioni a discarico sulle circostanze di ricevimento
del bene incriminato, il dolo è manifesto. La richiesta, svolta solo
nelle conclusioni d’udienza ed estranea ai motivi d’appello (tuttavia
rientrante nei poteri di riforma officiosa), di riqualificazione del fatto
in furto, non è sostenuta da alcun elemento di prova, e neppure dalle
dichiarazioni della stessa imputata”.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
Si è visto come la Corte territoriale abbia motivatamente escluso la
ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen.. La pronuncia non va per nulla in contraddizione con la conferma
del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648,
comma 2, cod. pen.. Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza
di questa stessa sezione (Sez. 2, sent. n. 49071 del 04/12/2012,
dep. 18/12/2012, Mocci, Rv. 253906), in tema di delitto di
ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel
solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta
estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (per il cui
riconoscimento, come è noto, non viene in rilievo esclusivamente il
valore della cosa ricettata, dovendosi considerare invece anche tutti
gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a
delinquere dell’imputato: cfr., Sez. 6, sent. n. 7554 del 02/02/2011,
dep. 25/02/2011, Marfè, Rv. 249226).
Nella fattispecie, detta valutazione, è stata invece compiuta essendosi

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espressamente affermato come fosse da escludersi la “bagatellarità
dell’offesa patrimoniale”: da qui l’assenza di illogicità nell’omesso
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. pur in
presenza dell’affermata attenuante di cui all’art. 648, comma 2 cod.
pen..
6. Conclusioni conformi alle precedenti vanno tratte anche con
riferimento al quarto motivo di ricorso.

Si è in presenza di un motivo inammissibile, in quanto
manifestamente infondato per la parte in cui contesta l’esistenza di
un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non
consentito, per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli
elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con
quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un
giudizio di fatto che non le compete. Esula, come detto in premessa,
dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali. I profili di doglianza proposti con la quarta
censura tendono, infatti, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Apodittico e meramente assertivo è il richiamo alla pretesa violazione
della regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Si osserva al riguardo come il significato da attribuire a tale
locuzione, presente nel testo novellato dell’art. 533 cod. proc. pen.
quale parametro cui conformare la valutazione inerente
all’affermazione di responsabilità dell’imputato, trovi il proprio
fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza
e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il
nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, evidenziato che detta espressione ha una funzione
meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il
«ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava
pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530, comma 2, cod.

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proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso
criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in
precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed
ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di
questa Corte Suprema – per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del
10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 – e solo

successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533 cod. proc.
pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la
certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (Sez.
2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro,
Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep.
18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più
recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035
del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv.
254025) che «La previsione normativa della regola di giudizio dell’
“al di là di ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel
principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha
introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della
prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la
pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della
responsabilità dell’imputato».
Fermo quanto precede, è da escludersi che nella fattispecie si sia in
presenza di una pronuncia (rectius, di due pronunce, essendovi
doppia conforme sulla responsabilità) che abbiano violato detta regola
di giudizio alla luce delle del tutto coerenti ed ampiamente
condivisibili argomentazioni poste a sostegno del decisum.
7. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00

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alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andrea pellegrino

ott. Franco Fiandanese

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.11.2015

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