Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49184 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49184 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERLO LUIGI N. IL 13/01/1970
.,(0312.04
avverso la sentenza n.4=1~09 TRIBUNALE di TORNO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 7 giugno 2011 dal locale Giudice di pace, appellata da MERLO Luigi, dichiarato
responsabile di più episodi di ingiuria, commessi il 30 e 31 ottobre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
basata su incoerenti dichiarazioni delle p.l. e senza considerare la deposizione favorevole di un
testimone.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e tendente a sottoporre al
giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata (anche con riferimento alle critiche, ripetute genericamente in ricorso, sulla sua pretesa inattendibilità, rilevandosi che la collocazione dei fatti in una sequenza
temporale sulla scorta delle indicazioni della p.l. contrastava con la pretesa genericità delle accuse e confermava l’attendibilità del querelante), e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla deposizione del VASSALLI, mentre il ricorrente non riesce a chiarire in che termini la deposizione
VASSALLI potrebbe risultare determinante in senso favorevole a lui.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.