Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49183 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49183 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/11/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Teqja Mandrit, n. in Albania il
24.03.1976, rappresentato e assistito dall’avv. Lino Terranova, di
fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, terza
sezione penale, n. 4871/2012, in data 13.02.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.02.2013, la Corte d’appello di Milano
confermava, nei confronti di Teqja Mandrit, la pronuncia di primo
grado emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Monza in data 25.10.2011,

con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre di
reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di tentata estorsione
ai danni di Avadani Simona, nonché alla pena di anni uno di
reclusione per i reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e
falsità materiale commessa da privato in patente di guida
internazionale, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
2. Avverso la pronuncia di secondo grado, Teqja Mandrit, a mezzo
difensore, propone ricorso per cassazione per lamentare:
-violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per
inosservanza delle regole di valutazione della testimonianza della
persona offesa e manifesta illogicità della motivazione (motivo unico).
In particolare, osserva il ricorrente come si sia in presenza di una
prova unica, proveniente dalle dichiarazioni della persona offesa che
risulta essersi sottratta volontariamente alla verifica in contraddittorio
del suo narrato rendendosi irreperibile: dichiarazioni che, almeno in
parte, con riferimento all’asserita presenza di un’arma e della riferita
fuga della stessa denunciante a bordo di auto di altra persona ivi
transitata, non risultano aver avuto riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in larga parte contenente censure in fatto non consentite
in sede di legittimità e di pure asserzioni, è manifestamente infondato
e, come tale, risulta inammissibile.
2. Va osservato in premessa come, secondo il costante insegnamento
di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n. 6402 del
30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri), l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, perché il sindacato demandato alla Suprema Corte è
limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo

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sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l’intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Dai poteri della Suprema Corte esula quindi ogni “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In
particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, il giudice di
legittimità non può sovrapporre una propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma
invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata
alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della
motivazione la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la
giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep.
06/02/2004). Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del
2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione
dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha
modificato la natura del sindacato della Suprema Corte, il cui
controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del
provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura
del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché
anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi
probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo
diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una
intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del
giudice del merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/2006, dep.
09/11/2006, Piras, Rv. 235508): decisività che deve essere oggetto
di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al
confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena
l’immediata ‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura
di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la
decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come

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prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente
rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella
forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la
contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma
dell’art. 606 cod. proc. pen.. Questo significa, ad esempio, che la
mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal

precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione
censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
“ictu ocu/i” (Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003,
Petrella). Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle
tassativamente e solo previste dalla lettera e) sono, a titolo
esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di
essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva,
insufficiente o insoddisfacente. Si tratta infatti di ‘difetti’ e vizi che,
ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del
provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità,
che non possono pertanto efficacemente introdurre, perché propri
dell’apprezzamento di stretto merito.
3. Assume il ricorrente come “le dichiarazioni della Avadani, proprio
perché la stessa si è sottratta volontariamente alla verifica in
contraddittorio del suo narrato, rendendosi irreperibile, devono (o,
quantomeno, è opportuno che siano) valutate con criteri di estremo
rigore, che arrivino anche alla ricerca di elementi di riscontro idonei a
confermare la credibilità dello stesso narrato”; a tal fine, evidenzia il
ricorrente come “non solo nessuna arma è stata trovata all’imputato,
ma non appare neppure che la donna, diversamente da quanto
asserito, si sia mai allontanata da quel posto, tantomeno in
compagnia di uno sconosciuto al quale avrebbe chiesto aiuto e che,
secondo quanto narrato, l’avrebbe tenuta con sé a bordo dell’auto
fino all’arrivo dei carabinieri”.
4. Il tenore della censura impone alcune considerazioni di carattere
generale sul tema della diversità dell’iter formativo della prova nel
giudizio abbreviato, circostanza che impone di verificare se sia
corretto o meno parlare di un criterio alternativo di valutazione della
prova stessa.

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4.1 Una ricerca finalizzata all’individuazione degli aspetti peculiari se ve ne sono – dei criteri di valutazione della prova nel giudizio
abbreviato ha come necessario presupposto l’analisi dei significati del
termine formazione della prova e dei principi a cui tale attività si
trova ad essere saldamente ancorata.
4.2. Il procedimento di formazione della prova avrà una certa
configurazione in un contesto processuale di tipo inquisitorio ove,

giudice inquisitore di accertare la verità, anche la conoscenza privata
e la prova illecita, poiché lo scopo precipuo deve essere il risultato da
raggiungere (la verità), indipendentemente dal metodo e dalle forme
processuali; al giudice sono riconosciuti ampi poteri di ricerca,
ammissione, assunzione e valutazione della prova, di talché superflua
è la regolamentazione precisa della materia probatoria. Una diversa
fisionomia del percorso di formazione della prova è invece
riscontrabile nei modelli processuali di stampo c.d. accusatorio,
qualificati dall’essere saldamente ancorati alle Carte internazionali dei
diritti e alle disposizioni costituzionali che disegnano gli ambiti di quel
giusto processo penale all’interno del quale il nostro rito è collocato,
in armonia con il contesto europeo nel quale, a sua volta, è inserito. Il
contraddittorio è regola generale del sistema e direttamente influente
sulla formazione del giudizio. L’obiettivo del processo è raggiunto in
seguito ad un’interazione tra soggetti, in rapporto all’esercizio dei
poteri e facoltà inerenti alle rispettive situazioni soggettive
processuali e orientate al conseguimento della decisione giusta,
perché razionalmente giustificata.
4.3. Individuata la cornice di riferimento, può agevolmente affermarsi
che se la prova è il risultato al quale il giudice giunge alla fine della
contesa dialettica tra le parti, l’attività di formazione della prova è il
percorso attraverso il quale il risultato è raggiungibile. Tale percorso è
scandito in tappe ben definite, la cui prima è l’attività di ricerca e di
individuazione della fonte di prova, finalizzata all’esercizio dell’azione
penale o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione del
procedimento; a tale attività, segue l’ammissione del mezzo di prova,
ancorata alle regole fissate negli artt. 189, 190 e 190 bis cod. proc.
pen.; progressivamente, si giunge alla fase dell’assunzione o
acquisizione del mezzo in base a precise modalità di svolgimento a

tendenzialmente, ogni prova è ammissibile allo scopo di permettere al

seconda della tipologia probatoria, ancorate al principio del
contraddittorio la cui violazione «determina l’illiceità della prova e
quindi, la sua inefficacia in conseguenza delle sua non conformità al
modello, vale a dire per difetto di tipicità processuale»; la valutazione
della prova segna la conclusione del percorso, fortemente
condizionata dai precedenti atti ammissivi e acquisitivi. Al potere di
argomentare sui risultati di prova acquisiti mediante la discussione

dibattimentale corrisponde il dovere del giudice di dare contezza,
nella motivazione, delle ragioni poste a fondamento della decisione
mediante “l’indicazione delle prove poste a base della decisione” e
delle “ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove
contrarie” (artt. 456, lett. e) e 192 cod. proc. pen.). In un percorso
così scandito, è conseguentemente necessario distinguere la fase
iniziale, caratterizzata dalla attività di ricerca e individuazione della
fonte di prova da parte del pubblico ministero e del difensore, dalla
fase strettamente formativa della stessa. Orbene, la fase centrale
della assunzione del mezzo di prova si distingue da quella appena
citata poiché poggia sul pilastro indefettibile rappresentato dal
contraddittorio nella sua formazione, unico modo per la costituzione
dei dati cognitivi utili alla decisione giusta. Le coordinate del
contraddittorio, infatti, sono caratterizzate dall’essere non un
«dialogo a due, ma piuttosto un confronto a tre: parti e giudice». Il
contraddittorio, quindi, è il metodo di conoscenza, unico e
insostituibile nella attività di formazione della prova: ogni deviazione
da tale metodo costituisce una soluzione in deroga tollerata
nell’ordinamento per garantire la tenuta del sistema in situazioni
processuali peculiari, in cui le parti scelgono metodi di conoscenza
parzialmente alternativi.
4.4. Il riferimento è ai c.d. riti alternativi al dibattimento disciplinati
nel Libro VI del codice di rito e intesi come deviazioni procedimentali
la cui forma è ritenuta più idonea per il raggiungimento dello scopo
processuale, attraverso un “contemperamento di esigenze di certezza
e di giustizia”. I riti alternativi perseguono lo scopo del processo
penale attraverso un iter diversificato rispetto al giudizio ordinario,
essendo originati dalla diversità delle situazioni processuali (natura
dei reati, esemplarità della risposta punitiva, semplicità
dell’accertamento, esigenze di economia processuale, complessità dei

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fenomeni criminali) e si pongono in rapporto con il giudizio ordinario
principalmente sulla base del principio di elasticità della forma
ordinaria da un lato e, per converso, del principio di impermeabilità
della forma speciale, intesa nel senso che le forme derogatorie
originano direttamente dalle diverse situazioni di fatto previste dalla
legge, secondo la costruzione generale caratterizzante il modello
processuale ordinario. La possibilità che l’imputato scelga la propria

strategia difensiva – che può peraltro consistere in un ragionamento
utilitaristico fatto di pesi e contrappesi – può comportare la
consapevole rinuncia a garanzie difensive e probatorie proprie del
giudizio ordinario. Tale sacrificio, naturalmente, ha come effetto utile
l’accesso ad un certo numero di benefici processuali tra i quali la
riduzione di pena fino a un terzo nel rito abbreviato, l’inappellabilità
della sentenza nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, la
trattazione in camera di consiglio; un sacrificio – in termini
processuali che trova una sicura copertura nella lettera dell’art. 111,
comma 5 Cost., il quale prevede che il principio del contraddittorio
nella formazione della prova può trovare una deroga nel consenso
dello stesso imputato.
Ma il metodo differenziale rispetto al modello di formazione della
prova nei procedimenti speciali – ognuno nella sua specificità – può
essere considerato un corpo alternativo del diritto delle prove? E
corretto analizzare i procedimenti formativi della prova nei diversi riti
alternativi utilizzando gli stessi strumenti-principi che reggono il corpo
del diritto delle prove nel giudizio ordinario? E la valutazione della
prova subisce condizionamenti ? Non v’è dubbio che, una volta fissata
la regola nell’insieme, il sistema è in grado di riconoscere l’eccezione
nella parte in cui disciplina delle possibilità di conoscenza in deroga
alla attività di formazione classica attraverso i seguenti percorsi: per
consenso; per provata condotta illecita; per accertata impossibilità di
natura oggettiva (art. 111, comma 5, Cost.). É bene precisare,
tuttavia, che la deroga interessa l’attività di formazione oggetto del
contraddittorio, giammai il principio: diversamente interpretando la
natura peculiare della formazione della prova nei riti alternativi, si
giungerebbe ad affermare che il principio del contraddittorio è
disponibile e dunque rinunciabile, fino ad arrivare ad un intollerabile e
consapevole abbandono del cittadino da parte dello Stato, il quale si

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troverebbe a svendere una delle garanzie primarie di uno Stato
democratico. È, peraltro, il consenso che legittima la formazione
diversificata della prova (art. 111, commi 2 e 5, Cost.), non
essendovi spazio per integrazioni, di parte o d’ufficio, poiché l’accordo
è mirato all’ottenimento di una sentenza, non di un diverso giudizio.
Con tali coordinate, è difficile discutere di formazione della prova nel
c.d. patteggiamento, anche perché il giudice mai potrà rigettare la

proposta di condanna, non essendo tenuto a formarsi un
convincimento in positivo ma in negativo, attraverso la verifica
dell’assenza delle condizioni legittimanti una pronuncia ex art. 129
cod. proc. pen., limite che si riflette sia sulla garanzia della funzione
(art. 101, comma 2 e 111, commi 1, 2 e 6 Cost.) sia, soprattutto,
sulla formazione della prova, potendo il giudice pronunciare una
sentenza di condanna fondata su una non prova, visto che attività di
formazione in senso stretto non ve ne è stata: un iter formativo di
una valida prova è, così, totalmente privo di importanza, e tanto
basta a distinguere l’applicazione della pena su richiesta dal rito
abbreviato. In quest’ultimo, infatti, l’esistenza di un iter formativo di
una valida prova è, invece, di fondamentale importanza.
4.5. Ferma l’esclusione dalla piattaforma probatoria di tutte le prove
affette da inutilizzabilità patologica (Sez. U, sent. n. 16 del
21/06/2000, Tammaro), il giudice, pur in presenza di attività
istruttorie alla cui formazione non ha per nulla partecipato e, in molti
casi, alle quali è rimasto estraneo lo stesso imputato (ovvero l’accusa,
con riferimento alle indagini difensive), non potrà in alcun modo
abdicare all’osservanza delle regole ordinarie, ed uniche, di
valutazione modificando – in alto o in basso – il livello standardizzato
del principio del libero convincimento e dell’indispensabilità di
raggiungere, per pronunciare una sentenza di condanna, una prova di
responsabilità che si attesti “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
decidendo di intervenire con una logica di “supplenza compensativa”,
a seconda dei casi, a favore rispettivamente dell’una o dell’altra
parte: logica, questa, che è estranea al codice e che lo priverebbe
inesorabilmente del proprio ruolo di terzietà.
Nella fattispecie, ritiene il Collegio come i giudici di merito abbiano
fatto puntuale applicazione di tali regole di giudizio.
5. Ferme le considerazioni che precedono, ricorda il Collegio come

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secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità:
-le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal

caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, sent. n.
41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed atri, Rv.
253214);
-in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della
persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua
chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può
essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso
in manifeste contraddizioni (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 7667 del
20/01/2015, dep. 19/02/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).
5.1. Nello specifico, la motivazione su cui si fonda il giudizio di penale
responsabilità del ricorrente, ha valorizzato, in modo del tutto
congruo e giustificato l’attendibilità del narrato della persona offesa
per coerenza e logicità del tutto compatibile con quanto riscontrato
dagli operanti. Va, al riguardo, evidenziato come in tale motivazione
non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in
questa sede. Infatti, come si è ricordato in premessa, nel momento
del controllo di legittimità, la Suprema Corte non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma
deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con
il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(cfr., Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv.
215745; Sez. 2, sent. n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv.
196955).
5.2. Del resto, il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità. E, sotto quest’ultimo profilo,
la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro
struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati

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che la compongono.
5.3. In particolare, si legge in sentenza: “non sono emersi concreti
motivi per ritenere che la parte lesa abbia voluto calunniare
l’imputato, che ella non conosceva (circostanza confermata
dall’imputato che ha riferito di trovarsi in Italia da soli tre giorni);
d’altra parte, non si comprenderebbe il motivo per cui la donna abbia
chiesto l’intervento degli operanti se non fosse successo un fatto

grave; non si ritiene inverosimile il comportamento della parte lesa,
come sostenuto dalla difesa, per il fatto che se la Avadani fosse stata
minacciata di consegnargli i proventi della sua attività, si sarebbe
rivolta ai propri protettori e non alle forze dell’ordine, proprio per il
fatto che la donna, che in quel momento era sola, si è spaventata per
le minacce dell’uomo che le aveva detto che sarebbe ripassato a
prelevare i soldi; la donna, inoltre, prima che l’uomo se ne andasse,
era passata dietro la sua auto e aveva preso la targa dell’auto, e
anche questa circostanza avvalora le dichiarazioni della parte lesa che
non avrebbe avuto alcun motivo di prendere il numero di targa se si
fosse trattato di un semplice litigio. Che, poi, la persona che ha
accolto nella propria auto la donna se ne sia andata senza aspettare
l’arrivo delle forze dell’ordine, è facilmente comprensibile perché,
trattandosi di luogo abitualmente frequentato da prostitute, è
ragionevole ritenere che l’uomo si trovasse lì proprio per chiedere una
prestazione sessuale e non volesse che ciò apparisse. La versione
riferita dalla parte lesa trova, inoltre, riscontro, nella circostanza che
l’imputato è tornato proprio come aveva detto alla parte lesa e non
ha spiegato il motivo per cui è nuovamente transitato dove si trovava
la donna. Quanto al mancato ritrovamento della pistola, è ragionevole
ritenere che l’imputato, durante l’inseguimento, se ne sia disfatto, e
che gli operanti non se ne siano accorti: l’inseguimento è stato lungo,
era notte, gli operanti non dicono di aver tenuto sempre a vista l’auto
in fuga. La circostanza che all’imputato non sia stato ascritto il reato
di porto della pistola non esclude la sussistenza dell’aggravante
contestata; infatti, la mancata contestazione del reato di porto di
arma si spiega col fatto che non è stato accertato se si trattasse di
un’arma vera, mentre anche l’uso di un’arma giocattolo configura
l’aggravante in questione …”.
6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.

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616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.11.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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