Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49183 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49183 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEFAN BELMONDO N. IL 20/12/1982
avverso la sentenza n. 5425/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino applicava a BELMONDO Stefan, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora, commesso il 12 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, e perciò inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, ritenendo congrua la pena richiesta. Tale motivazione, avuto riguardo
alla speciale natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta, appare pienamente adeguata ai parametri previsti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, che riconosce che la valutazione di congruità può essere, per la natura della sentenza
in esame, meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione della conformità ai parametri dettati dall’art. agli artt. 133, 62-bis e 69 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente°
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il o obre 2013.

(A)

o
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