Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49182 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49182 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJEGHROUD ABDSLEM N. IL 16/10/1969
avverso la sentenza n. 5182/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RILEVATO IN FATTO
Dieghroud Abdeslem ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi
dell’art. 444 cpp, e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali della sentenza
impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.
Con motivi aggiunti deduce ancora carenza della motivazione in ordine alla mancanza delle
condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;

Va ricordato che è certamente inammissibile il ricorso per cassazione, da parte dell’imputato
per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con riferimento a sentenza
emessa a seguito di patteggiamento, avendo il predetto rinunciato ad avvalersi della
possibilità, non solo di contestare l’ accusa, ma avendo esplicitamente concordato la condanna,
per cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ricorribile, oltre che per errores in procedendo, soltanto
per mancato proscioglimento, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell art. 129 c.p.p.;
Ebbene (con riferimento specifico ai motivi nuovi) si deve ribadire che, secondo il costante
indirizzo di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (27 marzo 1992, Di Benedetto; 22
febbraio 1999, Messina) e, da ultimo, Sez. Il ASN 201206455-RV 252085, per quanto
concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dalli art. 129
c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione,
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in
ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente -in caso contrario- la
semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la verifica
richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129;
Orbene, nel caso in esame, si rileva, non solo l’ assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione, ma anche che il giudice ha specificamente indicato le ragioni che l’ hanno indotto
a ritenere insussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso; il ricorrente va condannato alle spese del grado.
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di € 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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