Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49181 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49181 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/11/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Pisana Paolo, n. a Piazza
Arnnerina (EN) il 24.07.1955, rappresentato e assistito dall’avv.
Jacopo Luigi Allegri, di fiducia, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Ancona, n. 976/2001, in data 16.11.2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha chiesto l’annullamento della sentenza di secondo grado,
con trasmissione degli atti a diversa sezione della stessa Corte
d’appello.

RITENUTO IN FATTO

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1. Con sentenza in data 23.01.2001, il Tribunale di Macerata, in
composizione collegiale, dichiarava Pisana Paolo responsabile dei
delitti di tentato furto aggravato, di resistenza a pubblico ufficiale e di
tentate lesioni personali volontarie aggravate, reati tutti commessi in
concorso, così diversamente qualificati i fatti contestati sub artt. 110,
56, 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. e, per l’effetto, lo condannava

alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa,
ritenuta la continuazione tra i delitti.
1.1. L’istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che il
teste Cognigni, coniuge della titolare del ristorante “Il Gabbiano” di
Civitanova Marche, avvertito per telefono dalla cognata che aveva
udito provenire rumori sospetti, giunto sul posto, incontrava gli agenti
di polizia già sopraggiunti, continuando peraltro ad udire colpi di
martello provenienti dal piano soprastante ove, nel locale dispensa,
era ubicata la cassaforte; ivi, gli agenti sorprendevano due soggetti
(identificati in Pisana Paolo e nel complice Nabissi Claudio) intenti a
smurare la cassaforte, dopo aver forzato la porta di ingresso. I due, a
questo punto, venivano immobilizzati ed arrestati a seguito di un
breve tafferuglio; quindi, il Pisana, che impugnava uno scalpello,
cercava di opporsi all’arresto brandendo l’utensile nei confronti
dell’agente Colucci.
1.2. I giudici di primo grado ritenevano di scindere, nelle tre
fattispecie sopra citate, il contestato delitto di rapina impropria
pluriaggravata in concorso, mancando, a loro avviso, l’imprescindibile
requisito dell’avvenuto impossessamento della cosa mobile,
presupposto sia del mantenimento del possesso della cosa sottratta
sia del conseguimento dell’impunità.
2. A seguito dell’appello proposto da Pisana Paolo che si lamentava
del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
che avrebbero potuto ricondurre ad equità la pena in eccesso
inflittagli, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data
16.11.2007, previa riqualificazione dei fatti nell’originaria imputazione
di rapina impropria pluriaggravata in concorso, rigettava il gravame
dell’imputato.
3. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Pisana Paolo, viene
proposto ricorso per cassazione per lamentare:

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- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex
art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione delle disposizioni
sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato (primo motivo);
-inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex
art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 597, commi 1
e 3 cod. proc. pen. (secondo motivo);
– inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex

art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 438 e ss. e
442 cod. proc. pen. (terzo motivo);
– erroneità e contraddittorietà della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., con riguardo alla riqualificazione del fatto contestato
(quarto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata
affetta da nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179, comma 1 cod.
proc. pen.. Nello specifico:
-il Pisana, tratto a giudizio avanti al Tribunale di Macerata, nominava
in data 24.03.1998 come proprio difensore di fiducia l’avv. Massimo
di Bonaventura del foro di Fermo, con elezione di domicilio presso lo
studio dello stesso (in Montegiorgio, via Cestoni 29/b);
– il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di
Macerata in data 23.01.2001, con la quale l’imputato veniva
condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 1 e 2,
61 n. 2 cod. pen.; 337 cod. pen.; 56, 582, 61 n. 2 cod. pen.;
– il 12/15.02.2001, il Pisana proponeva appello avverso detta
sentenza;
– in data 22.02.2002, il Pisana, revocando ogni precedente difensore,
nominava come difensore di fiducia l’avv. Jacopo Allegri del foro di
Macerata, presso il cui studio eleggeva domicilio (studio legale Valori
in Macerata, Galleria del Commercio 5);
– con decreto in data 01.08.2007, il Presidente della Corte d’appello di
Ancona ordinava la citazione dell’appellante per l’udienza pubblica del
16.11.2007: del decreto veniva disposta la notifica al Pisana ai sensi
dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. presso l’avv. Massimo di
Bonaventura e l’avviso era indirizzato al medesimo avv. di
Bonaventura in Fermo, Largo Fogliani 8;
-il procedimento si svolgeva in grado d’appello in pubblica udienza

3

nella contumacia del Pisana e in assenza del difensore di fiducia
regolarmente nominato avv. Allegri (così come di quello revocato,
avv. di Bonaventura);
-anche l’estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al
Pisana ex art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. presso il revocato
avv. di Bonaventura, sebbene, a seguito di incidente di esecuzione,
con ordinanza del 28.01.2014, la Corte d’appello di Ancona accertava

e dichiarava la non esecutività della sentenza medesima, disponendo
che ne venisse rinnovata la notifica non regolarmente eseguita
all’imputato contumace.
3.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come in
considerazione del contenuto dell’atto di appello proposto dal
ricorrente – incentrato unicamente sulla dosimetria della pena e sulla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – ed in
difetto di gravame del Procuratore generale, la cognizione della Corte
di secondo grado non poteva estendersi sino alla riqualificazione del
fatto, poiché la facoltà del giudice d’appello di dare al fatto una
qualificazione giuridica più grave contemplata nel comma 3 dell’art.
597 cod. proc. pen., incontra il limite previsto in quello dello stesso
comma 3, che impone che la riqualificazione avvenga entro i limiti
indicati nel comma 1.
3.3. In relazione al terzo motivo, evidenzia il ricorrente come il
procedimento a carico del Pisana fosse stato in primo grado celebrato
due volte: la prima, con rito direttissimo avanti al Pretore di
Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, giudizio all’interno
del quale il Pisana chiedeva ed otteneva di essere ammesso al rito
abbreviato e che si concludeva (sentenza in data 21.02.1994) con la
sua condanna per il reato di tentato furto aggravato; la seconda, con
rito ordinario avanti al Tribunale di Macerata, a seguito di declaratoria
di nullità della sentenza pretorile in quanto pronunciata da giudice
incompetente per materia a seguito di declaratoria della Corte
d’appello di Ancona del 24.10.1994, adita su ricorso del Procuratore
generale.
Sulla base dell’avvenuta ammissione al rito abbreviato in sede di
giudizio pretorile, rito speciale non rinunziato dalla parte né revocato
dal Tribunale, il giudizio di primo grado avanti al Tribunale di
Macerata non poteva disattendere, come pur tuttavia era accaduto,

4

l’applicazione della diminuente per il rito; inoltre, il Tribunale doveva
attenersi alla dosimetria della pena applicata dal (competente)
Pretore, salvi gli aumenti in continuazione ex art. 81 cod. pen. per gli
ulteriori delitti contestati di cui agli artt. 337 e 56, 582 e 61 n. 2 cod.
pen..
3.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia infine come la
riqualificazione giuridica operata dalla Corte d’appello appare errata,

non potendosi configurare il tentativo di rapina impropria nei casi in
cui la condotta violenta o minacciosa non sia stata preceduta
dall’effettiva sottrazione della cosa altrui. In ogni caso, appare del
tutto mancante un corretto inquadramento dell’elemento soggettivo,
non risultando essere stato sufficientemente indagato se
l’atteggiamento del Pisana, configurabile quale dolo di sottrazione,
ricomprendesse la condotta violenta diretta a garantirsi l’impunità a
seguito del fallito tentativo di furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fondatezza del primo assorbente motivo di ricorso ne impone
l’accoglimento ed esonera dalla verifica della fondatezza degli altri
profili di censura.
2. Invero, dal consentito accesso agli atti giustificato dal dedotto
“error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.
proc. peri., che consente alla Corte di cassazione di divenire giudice
anche del fatto con la conseguenza che, per risolvere la relativa
questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez.
un., sent. n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro e
altri, Rv. 220092), verifica la fondatezza dell’assunto difensivo e
segnatamente che:
– il Pisana, tratto a giudizio avanti al Tribunale di Macerata, aveva
nominato in data 24.03.1998 come proprio difensore di fiducia l’avv.
Massimo di Bonaventura del foro di Fermo, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso (in Montegiorgio, via Cestoni 29/b);
– il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza del Tribunale
di Macerata in data 23.01.2001, con la quale l’imputato era stato
condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 1 e 2,

5

61 n. 2 cod. pen.; 337 cod. pen.; 56, 582, 61 n. 2 cod. pen.;
-il 12/15.02.2001, il Pìsana aveva proposto appello avverso detta
sentenza;
-in data 22.02.2002, il Pisana, revocando ogni precedente difensore,
aveva nominato come difensore di fiducia l’avv. Jacopo Allegri del
foro di Macerata, presso il cui studio eleggeva domicilio (studio legale
Valori in Macerata, Galleria del Commercio 5);

Ancona aveva ordinato la citazione dell’appellante per l’udienza
pubblica del 16.11.2007: del decreto era stata erroneamente disposta
la notifica al Pisana ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.
presso l’avv. Massimo di Bonaventura e l’avviso era stato indirizzato
al medesimo avv. di Bonaventura in Fermo, Largo Fogliani 8;
-il procedimento si era svolto in grado d’appello in pubblica udienza
nella contumacia del Pisana e in assenza del difensore di fiducia
regolarmente nominato avv. Allegri (così come di quello revocato,
avv. di Bonaventura);
-anche l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato al
Pisana ex art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. presso il revocato
avv. di Bonaventura, sebbene, a seguito di incidente di esecuzione,
con ordinanza del 28.01.2014, la Corte d’appello di Ancona avesse
accertato e dichiarato la non esecutività della sentenza medesima,
disponendo che ne venisse rinnovata la notifica non regolarmente
eseguita all’imputato contumace.
3. Da qui, in accoglimento del gravame, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata. Alla pronuncia consegue l’obbligo di
trasmissione degli atti alla viciniore Corte d’appello di Perugia (non
essendo la Corte d’appello di Ancona divisa in sezioni) per nuovo
giudizio
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.11.2015

-con decreto in data 01.08.2007, il Presidente della Corte d’appello di

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