Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49180 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49180 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO ANTONIO N. IL 07/01/1966
avverso la sentenza n. 5409/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino condannava MAGGIO Antonio, a seguito di
giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di tentato furto pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi I’ll novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta mancata applicazione del disposto
dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’affermazione di responsabilità si è riferito al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto ed alle ammissioni del prevenuto.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di giudizio abbreviato, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.

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