Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4918 del 13/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4918 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Pittalis Giorgio, n. a Nuoro il 16/11/1972;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 03/03/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. C. Schiuma, che si è riportato ai
motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Pittalis Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Firenze che, riformandola quanto alle precedenti mensilità per intervenuta
estinzione dovuta a prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Firenze di condanna per il reato di cui all’art.2 della I.n. 638 del 1983 per

Data Udienza: 13/11/2014

,

l’omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle mensilità dal mese
di maggio 2006 al mese di gennaio 2007.

2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione resa
dalla Corte in ordine alla affermata acquiescenza da parte della Difesa all’omessa
assunzione, in primo grado, dell’unica testimonianza a difesa; infatti,

documentazione della citazione del teste, si deduce che per l’udienza del
28/2/2012 era stato redatto atto di citazione del teste con relativa prova di invio
della raccomandata e avviso di ricevimento, non venendo ciò considerato dal
Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va ricordato che è principio di costante affermazione di questa Corte quello per
cui la mancata assunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una
nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non
eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento ad opera della parte presente
ex art. 182, comma 2, c.p.p. (Sez.3, n. 434/12 del 03/11/2011, Casarotto, Rv.
252122; Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008, Fontolan, Rv. 239054).
Nella specie, risulta dagli atti (cui la Corte può accedere in ragione della natura
processuale del motivo proposto) che, all’udienza del 28/2/2012 cui il processo
di primo grado era stato rinviato per consentire all’imputato di ricitare il proprio
teste, venne assunto il teste dell’accusa, procedendosi poi alla chiusura
dell’istruzione senza alcuna assunzione del teste a discarico e non venendo
formulata alcuna richiesta o doglianza da parte della Difesa. Di qui, in ragione
del principio appena sopra ricordato, la inconfigurabilità della dedotta nullità.

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, comportando ciò
l’impossibilità, per la mancata instaurazione del rapporto processuale, di
prendere atto della prescrizione del reato maturata, in relazione alle omissioni
non dichiarate già estinte dalla sentenza impugnata, successivamente alla
pronuncia della Corte territoriale (cfr. Sez. U., n. n. 32 del 22/11/2000, De Luca,
Rv. 217266).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

contrariamente a quanto affermato dalla Corte in ordine alla mancata

SS

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

ammende.

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