Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49176 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49176 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGHEL AIDA N. IL 19/10/1968
avverso la sentenza n. 363/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sono manifestamente infondate, generiche e articolate in fatto. Il ricorso pertanto è
inammissibile. La ricorrente va condannato alle spese del grado. La stessa va anche
condannata al pagamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare
detta somma nella misura di 1000 euro.
Invero, la derubricazione (favorevole, ovviamente, alla imputata) è stata effettuata
mantenendo inalterati i parametri fattuali. Nessuna contestazione dunque era necessaria.
Le dichiarazioni della Cortelletti vengono genericamente indicate e comunque non valgono, se
pur fossero rispondenti al vero, a sollevare da responsabilità l’imputata, che comunque non
consegnò, nella sua interezza, la dovuta documentazione al curatore.
La doglianza sulla mancata concessione di attenuanti è del tutto aspecifica ed è per altro
contrastata dalla motivazione della sentenza di appello, secondo quanto si legge nelle ultime
righe della stessa (recidiva reiterata infraquinquennale).

PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

Anghel Aida ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, con la quale la
CdA di Trento ha confermato la pronunzia di primo grado che la aveva condannata a pena di
giustizia in quanto riconosciuta colpevole del delitto ex art. 217 LF in relazione al fallimento
della Tirolbau srl, dichiarato con sentenza 13.7.2009.
Deduce carenze dell’apparato motivazionale e violazione di legge, in quanto: a) la CdA non ha
tenuto conto delle dichiarazioni della teste Cortelletti, che ebbe a riferire di aver redatto il
bilancio 2006, b) la derubricazione (essendo stata ritenuta la bancarotta ex art 217 LF) è stata
disposta senza previa contestazione, c) non sono state concesse le attenuanti ex art 62 bis cp
e/o ex art 219 LF.

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