Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49175 del 07/10/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49175 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

Se-breekel281
ORDINANZA-

sul ricorso proposto da:
ANDREACCHIO PEPPINO N. IL 30/08/1945
CHICCO ALDO N. IL 18/10/1956
avverso la sentenza n. 4595/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Andreacchio Peppino e Chicco Aldo sono imputati di una serie di furti consumati e tentati.
Entrambi sono stati condannati a pena di giustizia in primo grado. La CdA di Torino, con la
sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Entrambi ricorrono censurando il trattamento sanzionatorio.
In particolare il Chicco lamenta violazione di legge in quanto la corte di merito non ha tenuto in
adeguato conto il suo buon comportamento processuale e ha enfatizzato i risalenti precedenti
penali dell’imputato.
E stato fatto pervenire certificato di morte dell’Andreacchio.

Nei confronti di Andreacchio, la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per
morte del reo.
Le censure proposte dal Chicco sono manifestamente infondate, generiche e articolate in fatto.
Il suo ricorso pertanto è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado. Lo
stesso va anche condannato al pagamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima
equo determinare detta somma nella misura di 1000 euro.
L’imputato è chiamato a rispondere di una serie davvero notevole di furti. Di tanto hanno
tenuto conto i giudici del merito, che pure hanno riconosciuto le attenuanti ex art. 62 bis cp,
valutate con giudizio di equivalenza. Hanno tuttavia, correttamente, tenuto conto dei numerosi
e specifici precedenti dell’imputato, dando, in tal modo, logica e compiuta giustificazione
motivazionale del quantum di pena concretamente applicato.
PQM
LA CORTE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Andreacchio Peppino per essere i
reati a lui ascritti estinti per morte del reo; dichiara inammissibile il ricorso di Chicco Aldo, che
condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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