Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49174 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49174 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– GIORDANO GIANLUCA, n. 15/06/1994 a Cerignola

avverso la sentenza del tribunale di FOGGIA in data 19/04/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza, con trasmissione degli atti al giudice competente;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/04/2014, depositata in data 6/05/2014, il
tribunale di FOGGIA applicava ex art. 444 c.p.p. la pena di 6 mesi di reclusione
ed C 2000,00 di multa, applicato l’art. 73, comma quinto, TU STUP. e con il
concorso di attenuanti generiche, oltre alla confisca ed alla distruzione dello

2. Ha proposto ricorso GIORDANO GIANLUCA a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 129 c.p.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza, in quanto, sostiene il
ricorrente, la stessa sarebbe affetta da illogicità della motivazione in ordine alla
verifica delle condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato; il giudice
avrebbe adoperato una mera formula di stile senza alcuna motivazione circa
l’esclusione dell’art. 129 c.p.p., non chiarendo le ragioni della mancata adozione
di una formula di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato solo in punto di trattamento sanzionatorio.

4. Ed invero, quanto al motivo di doglianza per violazione dell’art. 129 c.p.p
sotto il profilo motivazionale, la censura è inammissibile atteso che è pacifico
nella giurisprudenza di questa Corte che nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere
che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (v., da ultimo: Sez.
6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).

5.

Deve, tuttavia, tenersi conto dell’intervenuta novella normativa che ha

interessato la fattispecie della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma
quinto, TU Stup.

2

stupefacente sequestrato e alla confisca del denaro in sequestro.

Ed invero, la sentenza venne pronunciata quando ancora non era stata mutata,
per la seconda volta, la cornice edittale dell’ipotesi lieve.
A seguito del mutamento della risposta sanzionatoria, per effetto di quanto
disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, con la L. 21 febbraio 2014, n. 10 e,
successivamente, per effetto della ulteriore modifica “in melius” introdotta per

con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, l’attuale cornice edittale
prevista per la c.d. ipotesi lieve dall’art. 73, comma quinto, T.U. Stup., è
determinata nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro
1.032 a euro 10.329.
E’ stato, peraltro, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nella
sentenza di patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla
base dei parametri edittali dettati per le cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73
d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al
momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 – determina la nullità dell’accordo e la Corte di
cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo (Sez.
U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206). Nella
specie, la sentenza, pur essendo stata emessa successivamente alla novella
normativa, non giustifica le ragioni del trattamento sanzionatorio, muovendo da
una pena base pari al doppio dell’attuale minimo edittale per la pena detentiva e
da una pena pari ad oltre quattro volte il minimo edittale per quella pecuniaria, a
fronte di un giudizio di “effettiva gravità” sulla congruità della pena che è
peraltro contraddittorio con il riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma
quinto, citato.

6.

L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata senza rinvio, con

trasmissione degli atti al tribunale di Foggia, altro giudice, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti
al tribunale di FOGGIA per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

effetto dell’art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito,

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