Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49174 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49174 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVARESE RENE’ N. IL 30/05/1988
avverso la sentenza n. 2167/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo
grado, con la quale Novarese Renè, imputato di furto aggravato di due autovetture, fu
condannato alla pena di giustizia in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, lamentando la mera equivalenza delle
concesse attenuanti e lo scarso rilievo dato alla condotta confessoria

Il ricorso è generico e manifestamente infondato, come tale inammissibile.
Come anticipato, l’imputato cui è addebitato furto di due auto (una Volvo e una Fiat), ha già
fruito di attenuanti generiche in regime di equivalenza, non solo sulle circostanze aggravanti,
ma anche sulla recidiva specifica.
I giudici di merito hanno chiarito adeguatamente la ragione per la quale la confessione era
necessitata (sugli specchietti retrovisori vi erano le impronte papillari dell’imputato) e il
trattamento sanzionatorio non poteva essere mitigato (proprio in ragione di gravi precedenti,
espressivi di elevata pericolosità sociale).
A fronte di tale impianto motivazionale, il difensore si limita a una generica contestazione, per
altro, in gran parte, iterativa dei rilievi già formulati nel precedente grado di giudizio.
Consegue condanna alle spese del grado; inoltre, a mente dell’ art. 616 c.p.p., alla detta
declaratoria, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost.
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, in C 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA