Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49173 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49173 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– NDIAYE ELHADJI, n. 1/01/1966 in Senegal

avverso la sentenza del tribunale di TORINO in data 19/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza, con trasmissione atti al giudice competente;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/12/2013, depositata in data 20/12/2013, il
tribunale di TORINO applicava ex art. 444 c.p.p. la pena di 1 anno di reclusione
ed C 2000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati allo stesso ascritti,
applicata l’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, TU STUP., oltre alla

2.

Ha proposto ricorso NDIAYE ELHADJI a mezzo del difensore fiduciario

cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 133 c.p.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza, in quanto, sostiene il
ricorrente, la stessa sarebbe affetta da carenza di motivazione in ordine alla
valutazione di congruità della pena comminata; un richiamo maggiormente
esplicito sul tipo di valutazione effettuata, circa la gravità del reato e la
personalità dell’imputato, avrebbe manifestato in modo più puntuale la
conformità a giustizia della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato solo in punto di trattamento sanzionatorio.

4. Ed invero, quanto al motivo di doglianza per violazione dell’art. 133 c.p.p
anche sotto il profilo motivazionale, la censura è inammissibile atteso che è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in mancanza di elementi
macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio
in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art. 27
comma terzo della Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorché risulti
dal contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha
tenuto presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante,
come le circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato (v., tra le

2

confisca ed alla distruzione dello stupefacente sequestrato.

tante: Sez. 6, n. 549 del 11/02/1994 – dep. 23/03/1994, Laaouanat, Rv.
197118).

5.

Deve, tuttavia, tenersi conto dell’intervenuta novella normativa che ha

interessato la fattispecie della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma
quinto, TU Stup.
Ed invero,

a sentenza venne pronunciata quando ancora non era stata

A seguito del mutamento della risposta sanzionatoria, per effetto di quanto
disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, con la L. 21 febbraio 2014, n. 10 e,
successivamente, per effetto della ulteriore modifica “in melius” introdotta per
effetto dell’art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, l’attuale cornice edittale
prevista per la c.d. ipotesi lieve dall’alt, 73, comma quinto, T.U. Stup., è
determinata nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro
1.032 a euro 10.329.
E’ stato, peraltro, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nella
sentenza di patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla
base dei parametri edittali dettati per le cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73
d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al
momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 – determina la nullità dell’accordo e la Corte di
cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo (Sez.
U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206).

6.

L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata senza rinvio, con

trasmissione degli atti al tribunale di Torino, altro giudice, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti
al tribunale di TORINO per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

mutata, per la prima volta, la cornice edittale dell’ipotesi lieve.

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