Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49173 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49173 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO CARMELO N. IL 21/07/1985
avverso la sentenza n. 2032/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, lamentando che i giudici del merito
abbiano tratto convincimento della pericolosità sociale del Greco, unicamente dai suoi
precedenti penali, vale a dire da elementi che riguardano la sua vita antenatta. La sua
personalità non è stata globalmente valutata e in nessun conto è stato tenuto il
comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico e manifestamente infondato, come tale inammissibile.
Il Greco è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. La corte ha adeguatamente
giustificato tanto lo “scostamento” dal minimo edittale, quanto il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche. I precedenti penali, ovviamente, riguardano il passato, ma ben possono
essere valutati per un apprezzamento unitario della personalità del prevenuto.
Il ricorrente va condannato alle spese del grado; inoltre, a mente dell’ art. 616 c.p.p., alla
detta declaratoria, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere delle spese del procedimento, nonché
del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, in C 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
La CdA di Lecce, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, con la sentenza di cui in
epigrafe, ha assolto Greco Carmelo, dal delitto sub B), ha con fermato la affermazione di
responsabilità del predetto con riferimento al delitto ex art. 483 cp (così riqualificata la
originaria imputazione), rideterminando il trattamento sanzionatorio.