Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49171 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49171 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DARCANTE NICOLA N. IL 01/06/1970
avverso la sentenza n. 946/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

4

RITENUTO IN FATTO
Darcante Nicola fu condannato alla pena di giustizia dal tribunale di Taranto in quanto
riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 3 bis della legge 576 del 1965 per non aver
versato una cauzione impostagli con il decreto con il quale era stato sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni.
La competente corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Con il ricorso deduce difetto di motivazione.

Il ricorso è generico e pertanto inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado
e al versamento della somma di C 1000 a favore della cassa delle ammende
Invero, il ricorrente si limita a sostenere che non sono stati valutati gli estremi per il
proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cpp e che dagli atti processuali risultavano elementi
per una valutazione positiva. Quali siano tali elementi, tuttavia, e quali siano tali atti non è
stato specificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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