Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4917 del 13/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 4917 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Solimene Antonio, n. a Castellammare di Stabia il 26/06/1965;
Martino Maria Grazia, n. a Castellammare di Stabia il 01/11/1953;
Giglio Ciro, n. a Castellammare di Stabia il 01/01/1946;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 13/01/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Solimene Antonio, Giglio Ciro e Martino Maria Grazia hanno proposto ricorso
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformandola quanto ad
altri addebiti, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di
condanna di Solimene, Giglio e Martino per i reati di cui agli artt. 181, comma 1

Data Udienza: 13/11/2014

bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alla realizzazione di vari manufatti
(originario capo D) del proc. n. 7404/05), e 349, comma 2, c.p., in relazione alla
violazione di sigilli (originario capo F) e di Martino e Giglio ciascuno per il reato di
cui agli artt. 61, n. 2 e 483 c.p. in relazione agli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445
del 2000 (capi G e H).

2. Con un primo motivo tutti i ricorrenti lamentano, quanto al capo D), che la

07/07/2005, ha però ritenuto che l’ampliamento, contestato tra le varie opere, è
stato realizzato dopo la presentazione della domanda di condono, depositata il
10/12/2004, e pertanto prima dell’entrata in vigore, nel gennaio 2005, della
norma sul delitto paesaggistico; di qui, la realizzazione, semmai, della previgente
ipotesi contravvenziona le, prescritta.
Con riguardo al capo F) dell’imputazione lamentano, ritenendo violato l’art. 157
c.p., che, a fronte della mancanza di prova certa circa l’epoca di commissione del
reato, e della circostanza che il sigillo violato è stato apposto solo in data
13/08/2000, la Corte avrebbe dovuto applicare l’art. 531, comma 2, c.p.p.;
inoltre, Solimene è stato nominato amministratore unico solo nel 2004 mentre,
alla data del 13/08/2000, non era stato nominato custode né era stato trovato
sul luogo del sequestro.

3. Con un secondo motivo i soli Martino e Giglio lamentano, quanto ai capi G) e
H), il difetto di motivazione della sentenza che si è limitata a sottolineare la
assoluta non rispondenza del manufatto a quanto dichiarato nella domanda di
condono ribadendo l’assoluta non ultimazione delle opere alla data del
30/03/2003. Non ha però considerato che la giurisprudenza di legittimità ha più
volte chiarito che la nozione di ultimazione cui riferirsi è quella di cui all’art.31,
comma 2, della I. n. 47 del 1985 secondo cui si intendono ultimati gli edifici nei
quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha chiarito, alle pagg. 8 e 9, in senso contrario a quanto
preteso in ricorso, che le opere erano in corso al momento dell’accertamento
avvenuto durante il sopralluogo del 07/07/2005; correttamente, pertanto, la

2

stessa Corte territoriale, pur avendo ritenuto che l’accertamento è avvenuto il

Corte territoriale ha individuato in tale data il dies a quo di decorrenza del
termine di prescrizione del reato di cui al capo D) del proc. n. 7404/05.
A fronte di ciò sarebbe stato comunque onere del ricorrente, poiché invocante un
diverso ed anteriore giorno di decorrenza, dimostrare che la ultimazione dei
lavori si era realizzata anteriormente al mese di gennaio 2005.
Quanto al reato di cui al capo F), va ricordato che il reato di violazione di sigilli
ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia

bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità; di conseguenza,
compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una
condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla
“res” (cfr., Sez.3, n. 37398 del 07/07/2004, Priolo, Rv. 230043).
Nella specie, posto che, come appena sopra ricordato, alla data del sopralluogo
del 07/07/2005, i lavori erano ancora in corso, correttamente la Corte
territoriale, che ha anche posto in rilievo, sulla base del raffronto tra la
documentazione fotografica relativa al primo accertamento e quella relativa al
secondo, il recente aspetto dei materiali, ha quindi individuato in tale data quella
di definitiva consumazione e, dunque, di decorrenza del termine di prescrizione,
in tal modo essendo del tutto infondati i rilievi dei ricorrenti.
Quanto a Solinnene, l’argomentazione secondo cui egli, essendo stato nominato
amministratore unico della CRM Hotel Nastro Azzurro solo nel 2004, non fosse a
conoscenza dell’apposizione dei sigilli, riveste carattere meramente congetturale
non idoneo ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata da cui risulta
invece che, al momento della sua immissione in carica, vi era già stata la nomina
del custode a seguito dell’intervenuto sequestro e che i lavori, di cui anche
Solimene risulta essere stato committente, erano, come già detto sopra, ancora
in corso al momento del sopralluogo del 07/07/2005, successivo alla sua
nomina.

5. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha posto in rilievo che, mentre nelle domande di condono
del 10/12/2004 presentate dagli imputati, si era indicata la realizzazione, entro
la data del 30/03/2003, di un totale di superficie utile di mq.254,58, dagli atti è
risultato invece che, da un lato, l’opera, già nel 2000 occupava una superficie di
mq.500, e, dall’altro che i lavori erano proseguiti anche oltre posto che, all’atto
del sopralluogo del 2005 venne constatata la realizzazione dei lavori, peraltro,
come già visto, ancora in corso di esecuzione, fino a mq. 640. Tale circostanza
rende del tutto irrilevante l’argomentazione del ricorso secondo cui nella specie si
3

con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul

sarebbe dovuto fare riferimento alla nozione di ultimazione dei lavori nel senso
della sufficienza dell’esecuzione dei lavori al rustico e del completamento della
copertura.

6. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ciò, d’altra parte, se comporta l’impossibilità di prendere atto della prescrizione

instaurazione del rapporto processuale (cfr., Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De
Luca, Rv. 217266), non impedisce, invece, di rilevare la prescrizione maturata
anteriormente alla sentenza impugnata posto che, come anche di recente
statuito, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato
maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal
giudice d’appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ove non occorra alcuna attività di
apprezzamento delle prove finalizzata all’individuazione di un dies a quo diverso
da quello ritenuto in sentenza (cfr., Sez.3, n. 14438 del 30/01/2014, Pinto, Rv.
259135).
Ora, nella specie, mentre per Martino Maria Grazia, la prescrizione è maturata,
per tutti i delitti contestatile in data anteriore alla pronuncia della sentenza di
appello (e segnatamente, in data 03/12/2013 per i delitti di cui ai capi D e F, e in
data 06/05/2013 per il delitto di cui al capo g) per il coimputato Giglio la stessa è
maturata in data successiva alla sentenza impugnata (e, precisamente, in data
12/08/2014 per i delitti di cui ai capi DeFe in data 15/01/2014 per il delitto di
cui al capo H), mentre per Solinnene la prescrizione per i delitti di cui ai capi D e
F deve ancora maturare posto che verrà a scadenza solo in data 04/04/2015.
Va infatti rilevato che le sospensioni dei termini avutesi nel processo non sono di
uguale durata per tutti gli imputati, dovendo considerarsi che i procedimenti
relativi ai reati contestati sono stati originariamente iniziati separatamente e poi
solo successivamente riuniti, sicché le sospensioni intervenute singolarmente
prima della riunione non potevano riguardare, a contrario ex art.161, comma 2,
c.p. nella previgente, più favorevole versione, anche coloro per i quali erano in
corso paralleli procedimenti nei quali nessuna sospensione era intervenuta.
Sulla base di tale premessa, dunque, per Martino Maria Grazia va considerata
una complessiva sospensione dei termini pari a mesi dieci e giorni ventisei (così
calcolata per effetto dei rinvii, tutti dovuti a richiesta di rinvio della Difesa nei
procedimenti riuniti, dal 20/09/07 al 20/03/08; dal 20/03/08 al 23/05/08; dal
23/05/08 al 18/06/08; dal 18/06/08 al 17/07/08 e infine dal 02/04/09 al
30/04/09), per Giglio Ciro una complessiva sospensione pari a anni uno, mesi
4

maturata successivamente alla sentenza impugnata per mancata regolare

sette e giorni cinque (alla sospensione già indicata per Martino va infatti
aggiunta l’ulteriore di mesi otto e giorni nove per effetto del rinvio dall’11/01/07
al 20/09/07 per richiesta della Difesa) e, per Solimene Antonio, una complessiva
sospensione di anni due, mesi sei e giorni sette (alla sospensione appena
indicata per Giglio va infatti aggiunta l’ulteriore di mesi sette e giorni ventidue
per effetto dei rinvii dal 12/01/06 al 12/03/06 per contestuale impegno
professionale difensivo, dal 20/07/06 al 22/12/06 per adesione alla astensione

7. In definitiva, inammissibili i ricorsi di Solimene e Giglio, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Martino Maria
Grazia per estinzione dei reati ascrittile a seguito di intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti Martino Maria Grazia
per essere i reati ascrittile estinti per prescrizione; dichiara inammissibili i ricorsi
di Solimene Antonio e Giglio Ciro e condanna ciascuno dei predetti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

dalle udienze e dal 22/12/06 al 16/01/07 per richiesta di rinvio della Difesa).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA