Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49167 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49167 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIHAI VASILICA N. IL 10/11/1967
avverso la sentenza n. 11305/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RITENUTO IN FATTO
MIHAI VASILICA, all’esito dei due gradi di merito, risulta condannata per concorso in furto
aggravato di un apparecchio pos-bancomat, asportato con violenza da una delle casse di un
supermercato di Cittaducale.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce travisamento della prova in quanto si legge in
sentenza che la imputata sarebbe stata notata dai CC mentre compiva l’azione tipica del delitto
di furto. Ciò non corrisponde alla realtà processuale in quanto i militari ebbero solo
“l’impressione di intuire” che la donna si stesse impossessando dell’apparecchio.
Le censure sono manifestamente infondate, generiche e articolate in fatto. Il ricorso pertanto è
inammissibile. La ricorrente va condannata alle spese del grado. La stessa va anche
condannata al pagamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare
detta somma nella misura di 1000 euro.
In sentenza si legge che la Mihai fu vista compiere l’azione materiale dello “sradicamento” del
pos e del successivo impossessamento. La stessa d’altra parte, componeva un gruppo di
persone entrate nel supermercato e uscitone con il predetto apparecchio. Infine si legge in
sentenza (pag. 4) che la donna fu trovata dagli operanti in possesso della refurtiva (appunto il
pos-bancomat).
Così stando le cose, davvero appare incomprensibile la censura formulata con l’atto di ricorso.
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO