Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49166 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49166 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CESARE ANTONIO N. IL 20/03/1974
avverso la sentenza n. 870/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
La CdA di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, con la sentenza di cui in
epigrafe, con la quale De Cesare Antonio, imputato di furto aggravato, fu condannato alla
pena di giustizia in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante e alla
recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico e manifestamente infondato, come tale inammissibile. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado
Come anticipato, l’imputato cui è addebitato furto in appartamento, ha già fruito di attenuanti
generiche in regime di equivalenza, non solo sulle circostanze aggravanti, ma anche sulla
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
I giudici di merito hanno chiarito adeguatamente la ragione per la quale la confessione era
necessitata e il trattamento sanzionatorio non poteva essere mitigato (proprio in ragione di
gravi precedenti, espressivi di elevata pericolosità sociale)
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla detta declaratoria, non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere
delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in C 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, lamentando la mera equivalenza delle
concesse attenuanti e lo scarso rilievo dato alla condotta confessoria

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