Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49165 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49165 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPO DOMENICO N. IL 30/05/1976
avverso la sentenza n. 1675/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado,
nei confrontoi di Lupo Domenico, imputato di tentato furto aggravato.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, lamentando la mera equivalenza delle
concesse attenuanti e lo scarso rilievo dato alla condotta post delictum e il fatto che non sia
stata concessa la attenuante ex art. 62 n. 4 cp.

Il ricorso è generico e manifestamente infondato, come tale inammissibile. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado.
Il giudice di appello ha ritenuto di mantenere fermo il giudizio di equivalenza in ragione della
negativa personalità del Lupo come emergente dal suo eloquente certificato penale. Ha anche
chiarito che la condotta processuale del ricorrente è già stata tenuta in adeguata
considerazione dal primo giudice, il quale infatti ha riconosciuto la sussistenza di attenuanti
generiche (equivalenti).
Quanto al danno, il tentativo di furto aveva ad oggetto la somma di euro 1000, somma la cui
sottrazione non avrebbe certo determinato un lieve pregiudizio economico alla vittima.
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla detta declaratoria, non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l’ onere
delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in € 1000,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.-

CONSIDERATO IN DIRITTO

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