Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49163 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49163 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZONE ANTONIO N. IL 07/09/1972
avverso la sentenza n. 8804/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/10/2013

RILEVATO IN FATTO
Pezone Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ai sensi dell’art. 444
cpp) e deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali relativamente alla quantificazione
della pena;

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del
grado. Pezone deduce vizi motivazionali della gravata decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio, frutto di specifico accordo con la parte pubblica, accordo condiviso e recepito dal
giudicante, il quale, valutando in concreto la posizione e la personalità dell’imputato ha anche
deciso di escludere a suo carico l’incidenza della recidiva. Deve dunque ritenersi che, in merito,
la sentenza impugnata fornisca specifica, adeguata e corretta motivazione, da cui emerge la
manifesta infondatezza delle doglianze;
A mente dell’ art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento nonché -non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di C 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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