Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49160 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49160 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASS ATTILA N. IL 08/08/1970
avverso la sentenza n. 30/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 09/12/2015

2. Nel ricorso si lamenta l’inadeguatezza dei profili indiziari addotti nel
provvedimento cautelare , non verificati dalla Corte distrettuale in punto di
riferibilità delle condotte contestate all’odierno ricorrente. Tanto perché l’indirizzo
IP utilizzato per operare l’accesso abusivo al sistema informatico della società
querelante non era riferitone al ricorrente ma a Vass Anna; perche dall’agosto del
2011 , periodo parzialmente coincidente con tali accessi, il Vass si trovava
all’estero; per la assenza, infine, di indicazioni attaverso le quali ascrivere al
ricorrente i citati diversi accessi riscontrati nel corso delle indagini.
3. Il ricorso è infondato.
4. Nel riportare i dati indiziari posti a fondamento del ( provvedimento cautelare
sotteso al) mandato dì arresto sottoposto alla odierna verifica, il ricorrente
tralascia di riportare due ulteriori elementi, emergenti dagli atti, da ritenersi
decisivi a sostegno della riferibilità allo stesso dell’accusa mossa ai suoi danni.
4.1. Se è vero, infatti, che l’indirizzo IP riscontrato risulta nominativamente
riferibile ad un soggetto diverso dal ricorrente, Vass Anna, è parimenti
incontrovertibile che quest’ultima è !a madre del rìcorrente, convivente con lo
stesso all’epoca dei fatti in uno con la figlia del Vass
(oltre che dalla
perquisizione domiciliare indicata nel mandato cautelare tanto trova definitiva
conferma nell’interrogatorio reso dopo l’arresto al momento della convalida in
data 11 agosto 2015).
4.2. Per altro verso, ancora, si trascura dì sottolineare che il ricorrete annovera
dei precedenti per altri reati informatici.
5. Tali elementi sul piano logico rendono coerente la gravità indiziaria ascritta al
ricorrente, ben oltre il perimetro cognitivo proprio dell’accertamento demandato,
in ipotesi di MAE processuale, alla Autorità destinataria del mandato d’arresto.
Giova ricordare, infatti, che in tema di mandato di arresto europeo la sussistenza
dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del
2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su
un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente
evocativo di un fatto reato commesso dalla persona dì cui sì chiede la consegna.
Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione
dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è
necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al
coinvolgimento della persona richiesta – emergenti dal contenuto intrinseco del
mandato o, comunque, dall’attività supplementare inviata dall’autorità emittente
– siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola
indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto
delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente (cfr Sez. 6, n.
44911 del 06/11/2013 – dep. 07/11/2013, P.G. inb proc. Stoyanov, Rv.
257466).
6. La decisione impugnata mostra di aver fatto puntuale applicazione di siffatta
indicazione interpretativa.
La lettura complessiva dei dati acquisiti, rende, infatti, logicamente riferibili al
Vass i reati di matrice informatica riscontrati.

1. Vass Attila , tramite il difensore fiduciario impugna la sentenza con la quale la
Corte di Appello di Napoli ha disposto la consegna del ricorente , condizionandola
ai sensi dell’art. 19 lettera C legge Mae, alla autorità giudiziarie dello Stato della
Romania in esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte di Sfantu
Gheorghe. Tanto in forza di ordinanza cautelare emessa nei confronti del Vass ,
imputato di diverse violazioni poste in essere in danno del sistema informatico
della società Eurosteel srl , tutte riconducibili alla ipotesi normativa interna
dettata dall’art. 615 ter cod.pen.

7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22,
comma 5.
Così deciso il 9 dicembre 2015
Il residente
Il Consigliere estensore

Tanto secondo emergenze fattuali ( la riferibilità nominativa dell’indirizzo Ip alla
madre del ricorrente, convivente con lo stesso; il rinvenimento presso il domicilio
comune dell’Hard Disc oggetto della perquisizione e utile a disvelare gli accessi
attraverso i quali si è sostanziata la condotta di abusivo accesso informatico;
infine la chiave dì lettura offerta dai precedenti specifici ancor più pregnante in
ragione della natura dei reati in contestazione), puntualmente delineate che
consentono una verifica cognitiva che ben soddisfa e probabilmente eccede gli
argini dell’accertamento, sopra delineato, devoluto in parte qua alla Autorità
destinataria del MAE.
Del resto, l’unico argomento indicato nel ricorso destinato potenzialmente ad
inficiare, sul piano della linearità logica, il dato della riferibilità delle condotte al
ricorrente, quello della sua assenza dal citato domicilio in occasione di alcune
delle condotte in contestazione, appare solo labialmente addotto, mancando la
prova della sua assenta presenza in Italia in quei determinati frangenti
temporali.

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